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LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1965, n. 29

G.U.R.S. 16 ottobre 1965, n. 45

Interpretazione autentica dell'art. 7, comma secondo, della legge 30 dicembre 1960, n. 48.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 48, va interpretato nel senso che i contributi per attrezzature previsti dall'art. 4, lettera d), della citata legge, non possono superare nell'esercizio finanziario l'ammontare massimo di L. 15.000.000 per ogni ente cooperativo, e che, pertanto, possono essere finanziate ulteriori richieste di attrezzature ad enti cooperativi che hanno precedentemente goduto dei benefici della legge in argomento, purchè avanzate in esercizi finanziari successivi.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 ottobre 1965.

CONIGLIO