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LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1965, n. 30

G.U.R.S. 16 ottobre 1965, n. 45

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 9 marzo 1962, n. 11, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della successiva legge 2 maggio 1963, n. 28, concernenti provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo di cui all'art. 1 della legge 9 marzo 1962, n. 11 non è computabile per la determinazione dei risultati netti delle gestioni degli enti ammassatori.

Di tali risultati si tiene conto solo ai fini del versamento delle somme dovute a titolo di garanzia dall'Amministrazione regionale.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 ottobre 1965.

CONIGLIO