
LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1965, n. 30
G.U.R.S. 16 ottobre 1965, n. 45
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 9 marzo 1962, n. 11, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della successiva legge 2 maggio 1963, n. 28, concernenti provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
Il contributo di cui all'art. 1 della legge 9 marzo 1962, n. 11 non è computabile per la determinazione dei risultati netti delle gestioni degli enti ammassatori.
Di tali risultati si tiene conto solo ai fini del versamento delle somme dovute a titolo di garanzia dall'Amministrazione regionale.