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LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1965, n. 22

G.U.R.S. 6 ottobre 1965, n. 43

Aggiunte e modifiche alla legge 26 luglio 1957, n. 43, concernente norme per la valorizzazione della manna.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 3, ultimo comma, della legge 26 luglio 1957, n. 43 è modificato come appresso: "L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione, determinerà il prezzo di conferimento della manna e determinerà altresì, annualmente, un contributo nella misura massima di lire sei milioni in favore del Consorzio per le spese di funzionamento.

Per il primo anno di applicazione, il contributo previsto al comma precedente è elevato a L. 10 milioni.

Art. 2

All'art. 4 della suddetta legge 26 luglio 1957, n. 43 è aggiunto il seguente comma:

"E' autorizzata, altresì, a concorrere fino al 90% sulle spese complessive di gestione sostenute dal Consorzio per l'ammasso del prodotto".

Art. 3

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa complessiva di L. 13 milioni, da prelevare dal cap. 607 del bilancio regionale.

Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di bilancio e le relative spese saranno iscritte nello stato di previsione della spesa, rubrica Assessorato agricoltura e foreste.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 ottobre 1965.

CONIGLIO