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LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1965, n. 23

G.U.R.S. 6 ottobre 1965, n. 43

Proroga e modifiche alle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e successive aggiunte e modificazioni, e 30 maggio 1962, n. 18, concernenti la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori e ai minorati fisici e psichici irrecuperabili.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 21 ottobre 1957, n. 58, e successive aggiunte e modificazioni sono ulteriormente prorogate fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

Art. 2

La commissione di cui all'art. 4 della legge richiamata al precedente articolo può essere ripartita in tre Sottocommissioni.

Il provvedimento è adottato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentito il parere del presidente della Commissione stessa in ordine alla composizione delle Sottocommissioni. Con lo stesso decreto l'Assessore nomina un segretario effettivo ed uno supplente per ciascuna Sottocommissione.

Art. 3

L'emissione degli assegni previsti dalla sopradetta legge 21 ottobre 1957, n. 58, e 30 maggio 1962, n. 18 ha luogo bimestralmente, con unico assegno di importo pari a due mensilità.

Art. 4

L'esame delle domande di ammissione al godimento degli assegni dei minorati fisici e psichici irrecuperabili di cui alla legge 30 maggio 1962, n. 18 è demandato ad una apposita Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato facente parte del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, designato dal Presidente del Consiglio medesimo, con funzioni di presidente;

b) di un consigliere della Corte dei conti, designato dal Presidente della sezione regionale di controllo, quale vice-presidente;

c) del direttore regionale per l'assistenza e beneficenza dell'Assessorato regionale degli enti locali o, in sua vece, del capo della divisione competente;

d) di un funzionario, di qualifica non inferiore a capo divisione, del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità designato dall'Assessore medesimo;

e) di un rappresentante per ciascuno dei Patronati riconosciuti a norma del decreto legislativo provvisorio del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, designato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione su terne proposte dai Patronati stessi;

f) di un rappresentante scelto dall'Assessore regionale per gli enti locali, su terne della Libera associazione nazionale per i mutilati e gli invalidi civili.

La commissione è assistita da un segretario effettivo ed uno supplente.

La commissione è nominata con decreto dello Assessore regionale per gli enti locali.

Art. 5

Il n. 6 del primo comma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 58, e successive aggiunte e modificazioni, è modificato come segue:

"6) da due rappresentanti per ciascuno dei Patronati riconosciuti a norma del decreto legislativo provvisorio del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, designati dall'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione su terne proposte dai Patronati stessi".

Art. 6

Il secondo comma dell'art. 5 della legge 21 ottobre 1957, n. 58 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

"L'Assessorato degli enti locali è autorizzato a provvedere alle spese per l'acquisto, la riparazione e la manutenzione di macchine per il servizio meccanografico nonchè a quelle per l'estensione al personale del predetto servizio della indennità prevista nell'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324".

Art. 7

Ai vecchi lavoratori che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età l'assegno mensile viene concesso prescindendo dal requisito del lavoro subordinato ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dalla legge 21 ottobre 1957, n. 58 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 8

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge si utilizzano, per l'esercizio finanziario in corso, le eccedenze di stanziamento di cui al cap. 209 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Per le finalità di cui agli articoli 2 e 4 lo stanziamento iscritto al cap. 187 del bilancio della Regione è aumentato di L. 4 milioni.

Per le finalità dell'art. 6 è utilizzato lo stanziamento del cap. 188, aumentato di L. 20 milioni.

Ai maggiori oneri derivanti dall'aumento degli stanziamenti di cui ai citati capitoli 187 e 188, si fa fronte, per l'esercizio finanziario in corso, riducendo di eguale ammontare lo stanziamento iscritto al cap. 209 sopra detto.

All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1966 si provvederà con iscrizione in bilancio di una somma pari a quella iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 9

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 ottobre 1965.

CONIGLIO