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LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1965, n. 25

G.U.R.S. 6 ottobre 1965, n. 43

Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge 1° febbraio 1963, n. 11, concernente "Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale della Amministrazione regionale".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'espressione "fermo restando il disposto dello art. 31 della legge 23 febbraio 1962, n. 2", contenuta nell'art. 6 della legge 1° febbraio 1963, n. 11, deve interpretarsi nel senso che le voci retributive indicate nel richiamato art. 31, con la sola esclusione dell'aggiunta di famiglia e delle indennità soppresse, costituiscono l'intero ammontare degli emolumenti di cui al secondo e quarto comma dello stesso art. 6.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 9, primo comma, della legge 1° febbraio 1963, n. 11.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 1° febbraio 1963, n. 11.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 ottobre 1965.

CONIGLIO