
LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1965, n. 25
G.U.R.S. 6 ottobre 1965, n. 43
Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge 1° febbraio 1963, n. 11, concernente "Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale della Amministrazione regionale".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'espressione "fermo restando il disposto dello art. 31 della legge 23 febbraio 1962, n. 2", contenuta nell'art. 6 della legge 1° febbraio 1963, n. 11, deve interpretarsi nel senso che le voci retributive indicate nel richiamato art. 31, con la sola esclusione dell'aggiunta di famiglia e delle indennità soppresse, costituiscono l'intero ammontare degli emolumenti di cui al secondo e quarto comma dello stesso art. 6.
Nulla è innovato al disposto dell'art. 9, primo comma, della legge 1° febbraio 1963, n. 11.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 1° febbraio 1963, n. 11.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 ottobre 1965.
CONIGLIO