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LEGGE REGIONALE 14 giugno 1965, n. 14

G.U.R.S. 19 giugno 1965, n. 25

Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge 28 aprile 1954, n. 11, richiamata dalla legge 18 ottobre 1954, n. 37, contenente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 6 della legge 28 aprile 1954, n. 11, richiamate dall'art. 1 della legge 18 ottobre 1954, n. 37, devono intendersi applicabili anche al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione o da costruire, purchè la dichiarazione di abitabilità sia presentata entro un anno dalla scadenza del termine di efficacia della legge.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 giugno 1965

CONIGLIO