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LEGGE REGIONALE 8 aprile 1965, n. 7

G.U.R.S. 10 aprile 1965, n. 15

Modifiche alla legge 23 ottobre 1964, n. 25 concernente la costruzione di alloggi per le categorie disagiate.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma, n. 3, dell'art. 1 della legge n. 25 del 23 ottobre 1964 è modificato come segue:

"3) lavoratori di ogni specie con reddito complessivo compreso tra L. 240.000 e L. 2.000.000".

Il penultimo comma dell'art. 1 va modificato come segue:

"Per reddito si deve intendere la somma di tutti i redditi extra lavoro di ciascun componente il nucleo familiare, mentre per reddito di lavoro si intende la somma degli stipendi o salari tabellari contrattuali della categoria cui appartiene ciascun componente il nucleo familiare, esclusi gli assegni familiari, la tredicesima mensilità, le quote complementari di caro vita o sostitutive di esse".

Il reddito da considerarsi è quello goduto nel momento in cui la Giunta di Governo delibera la ammissione ai benefici previsti dalla legge 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 2

L'assegnazione degli alloggi popolari di cui alla legge 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche può essere fatta in favore di coloro che risiedono nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 aprile 1965.

CONIGLIO