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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1965, n. 2

G.U.R.S. 13 febbraio 1965, n. 7

Integrazione della legge 13 marzo 1964, n. 3, concernente provvedimenti relativi alla costruzione e ricostruzione di edifici di enti di culto.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ammontare dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1964 n. 3, è stabilito in misura pari alla differenza tra la rata annuale di ammortamento dei prestiti contratti per le finalità della legge statale 18 aprile 1962 n. 168, ed il contributo concesso dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge statale predetta.

Art. 2

I limiti d'impegno stabiliti al primo ed al terzo comma dell'art. 3 della legge 13 marzo 1964 n. 3, sono elevati, rispettivamente, di lire 1 milione e di lire 1 milione e 500 mila.

Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando la disponibilità di cui al cap. 607 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 febbraio 1965.

CONIGLIO