
LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1147
G.U.R.I 31 dicembre 1966, n. 329
Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:
Articolo 82. - "Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.
La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.
Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.
Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.
All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.
Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.
La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perchè entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile".
Articolo 82/2. - "Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.
Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado".
Articolo 82/3. - "Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza l'udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.
La sentenza è immediatamente pubblicata".
(abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. c), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104)
[L'articolo 83 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:
Articolo 83. - "Fino a quando non verranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni Regione è istituita la sezione dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazioni elettorali.
La sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado, è composta di un presidente e di quattro componenti; ed ha sede, per ciascuna Regione, nella città nella quale è la Corte di appello, ovvero il Tribunale, che si costituisce in ufficio elettorale regionale a termini dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
Nulla è innovato in ordine alle disposizioni vigenti che riguardano la Regione della Valle d'Aosta.
Il presidente della sezione è scelto tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto. I quattro componenti vengono scelti, l'uno tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, e gli altri tre fra cittadini idonei, elettori della Regione. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari delle Corti di assise, nonchè del titolo finale di studi di istruzione secondaria di secondo grado.
Coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale per almeno cinque anni, possono essere scelti anche se forniti del titolo finale di studi di istruzione secondaria di primo grado soltanto. I componenti elettivi della sezione, tre effettivi e tre supplenti, sono designati dal Consiglio regionale: ma, fino a quando non saranno costituite le Regioni a Statuto ordinario, in queste la designazione sarà effettuata, secondo le disposizioni e le modalità previste negli articoli seguenti, dai consiglieri provinciali in carica, nelle Province della Regione, nonchè da quelli dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, i quali si trovavano in carica all'atto dello scioglimento, e non abbiano perduto la capacità elettorale a norma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.
Non possono essere designati nè quindi nominati i consiglieri delle Province e dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, nonchè gli amministratori dei consorzi, dei quali facciano parte Province o Comuni compresi nel territorio della Regione; i componenti degli organi di vigilanza e di controllo sugli enti locali, i dipendenti civili o militari dello Stato; i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione, in attività di servizio.
Le funzioni di segretario della sezione sono affidate ad un consigliere della prefettura, nella quale la medesima ha sede".
Articolo 83/2. - "Il prefetto della Provincia in cui è istituita la sezione per il contenzioso elettorale, con decreto, convoca in prima e seconda riunione, da tenersi in due domeniche successive, i consiglieri provinciali per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti; e dà immediata comunicazione del suo provvedimento, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima riunione, ai presidenti delle Amministrazioni provinciali della Regione, perchè curino di darne avviso a tutti i consiglieri provinciali in carica, con l'indicazione delle date e del luogo delle riunioni.
Per quelle Province nelle quali il Consiglio provinciale sia stato sciolto, la comunicazione è fatta al presidente della Commissione straordinaria che provvede agli avvisi nei confronti dei consiglieri in carica all'atto dello scioglimento.
I presidenti delle Amministrazioni provinciali ed i commissari, entro otto giorni dalla comunicazione, trasmettono un elenco di tutti i consiglieri provinciali in carica alla data del decreto di convocazione, ovvero alla data dello scioglimento, al prefetto. Questi, con proprio decreto, procede alla formazione della lista elettorale in triplice esemplare, con l'indicazione dei nominativi di ciascun consigliere, in ordine alfabetico, e della Provincia di rispettiva appartenenza; e trasmette due esemplari alla segreteria del Consiglio provinciale, per le operazioni di votazione".
Articolo 83/3. - "Nel giorno stabilito per la votazione i presidenti delle Amministrazioni provinciali provvedono alla costituzione dell'ufficio elettorale, e nominano tre scrutatori scelti fra i consiglieri provinciali presenti. Assume la presidenza il presidente dell'Amministrazione provinciale del capoluogo nel quale è istituita la sezione per il contenzioso elettorale; ovvero, in sua mancanza, il presidente più anziano di età.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale di detta Amministrazione, o da chi legalmente lo sostituisce. Dichiarata aperta la votazione il presidente procede all'appello nominale dei consiglieri provinciali compresi nella lista elettorale compilata dal prefetto, e li ammette a votare. Esaurito il primo appello, si procede subito ad un secondo appello per coloro che non si sono presentati a votare".
Articolo 83/4. - "Ciascun consigliere provinciale può indicare nella propria scheda un nominativo per la designazione dei componenti effettivi, e un nominativo per la designazione dei componenti supplenti".
Articolo 83/5. - "La votazione, in prima convocazione non è valida se non vi ha partecipato la maggioranza degli iscritti; nella seconda riunione, la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Compiute le operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione, ed accerta il numero dei votanti.
Se alla votazione in prima convocazione non ha preso parte la maggioranza dei consiglieri iscritti nella lista, il presidente ne dichiara l'invalidità e provvede immediatamente alla distruzione delle schede senza aprirle.
Se invece è accertata la validità della votazione, procede allo scrutinio e comunica i risultati da trascrivere nel verbale redatto in duplice esemplare. Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive qualifiche.
A parità di voti, viene designato il più anziano di età.
Un esemplare del verbale è immediatamente trasmesso alla prefettura per l'inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'altro rimane depositato presso la segreteria dell'Amministrazione provinciale".
Articolo 83/6. - "La designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della sezione per il contenzioso elettorale da parte dei Consigli regionali delle Regioni, a Statuto speciale, e del Consiglio provinciale di Campobasso per la Regione Molise, vengono effettuate mediante deliberazioni.
Si applicano le norme di procedura proprie di ciascun consesso, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti per quanto concerne il sistema di votazione, lo scrutinio e le proclamazioni".
Articolo 83/7. - "La sezione per il contenzioso elettorale è costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; tale decreto contiene la nomina anche dei membri supplenti. I funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, nominati presidenti o componenti del Collegio, durano in carica cinque anni; e per tale periodo sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti in materia, e vengono posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essi non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:
a) morte;
b) dimissioni;
c) collocamento a riposo per limiti di età;
d) collocamento in aspettativa per infermità, per un periodo non inferiore a due mesi;
e) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio o grave violazione dei medesimi.
La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; nei casi di cui alla lettera e) deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato.
I componenti designati dal Consiglio regionale, ovvero dai Consigli provinciali, sono nominati pure per un periodo di cinque anni; e non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:
a) morte;
b) dimissioni;
c) perdita dei requisiti richiesti per la nomina a Giudice popolare;
d) assunzione di una delle cariche o di uno dei servizi che costituiscono motivo di incompatibilità;
e) infermità che impedisca l'esercizio delle funzioni per un periodo superiore a due mesi;
f) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri specie in relazione alla partecipazione alle sedute o grave violazione dei doveri medesimi.
Si applicano per la sostituzione, le norme di cui al precedente comma secondo, previa nuova designazione da parte del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali".
Articolo 83/8. - "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inoltre nominati i presidenti supplenti e i componenti supplenti, in numero complessivo di dieci, tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica rispettivamente non inferiore a vice prefetto e a vice prefetto ispettore, collocati fuori ruolo per un periodo di cinque anni e posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sostituzione dei presidenti e dei componenti che appartengono alla stessa Amministrazione e si trovino temporaneamente impediti.
L'assegnazione temporanea alle varie sezioni è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
Articolo 83/9. - "La Sezione per il contenzioso elettorale giudica con l'intervento dei cinque suoi componenti.
I membri supplenti nominati su designazione del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali, prendono parte alle adunanze della sezione soltanto se mancano i componenti effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti".
Articolo 83/10. - "La sezione per il contenzioso elettorale ha sede presso la Prefettura, che provvede a fornire i locali, il personale esecutivo ed ausiliario, ed i servizi occorrenti. Nella Regione Trentino-Alto Adige ha sede presso gli Uffici del Commissariato del Governo. Al presidente ed al componente funzionario fuori ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, è corrisposto, a carico del Ministero medesimo il trattamento economico rispettivamente di consigliere di Stato e di primo referendario del Consiglio di Stato, ove sia più favorevole.
Ai componenti elettivi, è corrisposta, sempre a carico del Ministero dell'interno una medaglia di presenza di lire cinquemila per ogni seduta, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura stabilita per i primi referendari del Consiglio di Stato".
Articolo 83/11. - "Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.
Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.
All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.
Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.
La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perchè provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonchè quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644".
Articolo 83/12. - "Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.
Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.
Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento, dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà". (1)]
La Corte costituzionale con sentenza n. 49, del 27 maggio 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.
(modificato dall'art. 2, comma 3, lett. a), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104)
[Nei giudizi elettorali davanti agli organi di giurisdizione ordinaria non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato.] (comma abrogato) (1)
Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.
Comma abrogato dall'art. 34, comma 24, lett. a), del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150.
L'articolo 84 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
"Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.
Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.
L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello".
Dopo l'articolo 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:
Articolo 9-bis. - "La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.
Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonchè al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.
L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.
Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.
La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.
Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa prevista dall'articolo 6".
(abrogato dall'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154)
[Il terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:
"La sospensione è pronunziata dalla Sezione per il contenzioso elettorale.
Contro il relativo provvedimento è ammesso ricorso anche per il merito, al Consiglio di Stato.
Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione.
Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono però ridotti alla metà"].
(integrato dall'art. 2, comma 3, lett. b), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 e modificato dall'art. 34, comma 24, lett. b), del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150)
L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.
Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.
[Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della Provincia.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 34, comma 24, lett. c), del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150.
(abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. c), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104)
[I ricorsi in materia di eleggibilità o di decadenza, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, devono essere trasmessi di ufficio al Tribunale civile competente per territorio entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quelli in materia di operazioni elettorali, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale vanno trasmessi, con le stesse modalità, alla segreteria della sezione per il contenzioso elettorale, entro il termine di 15 giorni dalla costituzione di questa.
I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilità, decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per l'impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale.]
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE