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LEGGE REGIONALE 25 novembre 1966, n. 31

G.U.R.S. 26 novembre 1966, n. 57

Modifica alla legge 25 novembre 1966, n. 30 recante: "Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 5 della legge 25 novembre 1966, n. 30 recante: "Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani" è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per l'anno in corso e di L. 800 milioni annui per gli esercizi successivi.

Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte mediante prelevamento della somma di L. 400 milioni dal cap. 85 dello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1966.

Alla spesa ulteriore di L. 400 milioni ricadente sugli esercizi successivi si fa fronte utilizzando parte dell'incremento del gettito dell'imposta generale sull'entrata".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 25 novembre 1966.

CONIGLIO