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LEGGE REGIONALE 19 novembre 1966, n. 28

G.U.R.S. 19 novembre 1966, n. 56

Modifiche alla legge 12 febbraio 1955, n. 13 concernente contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e l'attrezzatura dei mattatoi comunali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le opere edilizie finanziate dalla Regione ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 13 sono dichiarate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 2

Il 3° comma dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 13 è soppresso.

Art. 3

L'art. 3 della legge citata negli articoli precedenti è sostituito dal seguente:

"L'istanza per ottenere i contributi di cui alla presente legge, corredata dai progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere dell'ispettore centrale del ruolo tecnico veterinario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità e, limitatamente alle opere edilizie, degli organi tecnici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, all'approvazione dell'Assessorato regionale della sanità, il quale, ove riconosca la necessità dell'intervento regionale, anche in rapporto al non conseguito pareggio fra le entrate e le spese, determina con suo decreto la misura percentuale dei contributi e l'entità presuntiva della spesa".

Art. 4

Il 1° comma dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 13 è sostituito dal seguente:

"La liquidazione del contributo deliberato ai sensi del precedente articolo è effettuata in rapporto allo stato di avanzamento delle opere, debitamente controllato dall'ispettore centrale tecnico presso l'Assessorato regionale della sanità ed alla presentazione delle fatture o collaudo dell'attrezzatura".

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 novembre 1966.

CONIGLIO