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LEGGE REGIONALE 19 novembre 1966, n. 29

G.U.R.S. 19 novembre 1966, n. 56

Interventi regionali per scavi archeologici, conservazione monumenti e restauro opere d'arte mobili.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1999 e annotato al 3/5/2001)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1)

(modificato dall'art. 8 della L.R. 40/76 e integrato dall'art. 14 della L.R. 10/99)

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nei limiti dei fondi annualmente fissati in bilancio, alle spese per scavi archeologici, per conservazione dei monumenti, per restauri di opere d'arte mobili, nonchè per studi e pubblicazioni relativi ai lavori sopra indicati.

La spesa per studi e pubblicazioni non può superare la misura massima di lire 30 milioni.

Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di ricerca e recupero del patrimonio archeologico subacqueo giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può stipulare convenzioni con Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Marina Militare, Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, nonché con enti e società aventi particolari specializzazioni nel settore della ricerca e operatività in mare.

(1)

Vedasi al riguardo l'art. 65 della L.R. 6/2001 che estende agli assessori regionali competenti la facoltà di stipulare convenzioni con enti e società specializzati nello studio e ricerca scientifica di cui all'art. 14 della L.R. 10/99.

Art. 2

Alle finalità indicate al precedente articolo si provvede per l'anno finanziario in corso con lo stanziamento fissato al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 novembre 1966.

CONIGLIO