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LEGGE REGIONALE 29 luglio 1966, n. 22

G.U.R.S. 30 luglio 1966, n. 37

Norme per le revisioni ordinarie delle cooperative in Sicilia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 16/1976 e annotato all'8/3/1971)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute a norma del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, esercitano nel territorio della Regione la vigilanza sulle cooperative e gli altri enti cooperativi ad esse aderenti con le modalità previste nella presente legge.

Art. 2

Presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è istituito un elenco regionale di revisori designati dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 3

Possono far parte dell'elenco regionale dei revisori coloro che sono in possesso di laurea o di diploma di ragioniere, di geometra o di perito agrario o di licenza di scuola media superiore o che siano funzionari delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, che risultino incensurati e di buona condotta civile e morale.

Art. 4

Le ispezioni ordinarie per le cooperative aderenti vengono disposte dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo a mezzo dei propri revisori iscritti nell'elenco regionale.

Art. 5

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 16/76)

Gli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 1 comunicano all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 30 giorni dalla revisione per ciascuna delle cooperative sottoposte alla revisione stessa, il nome del revisore incaricato ed inviano copia della relativa relazione.

Art. 6

Gli organi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo trasmettono all'Assessorato del lavoro e della cooperazione, entro 30 giorni dall'ispezione, copia della relazione del revisore.

Art. 7

(abrogato dall'art. 2 della L.R. 5/71 con effetto dall'1/1/72) (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 5/71 le obbligazioni assunte prima della data di abrogazione dell'articolo annotato continueranno ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.

Art. 8

(abrogato dall'art. 2 della L.R. 5/71 con effetto dall'1/1/72) (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 5/71 le obbligazioni assunte prima della data di abrogazione dell'articolo annotato continueranno ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.

Art. 9

Gli uffici regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo entro il 31 marzo di ogni anno trasmettono allo Assessorato del lavoro e della cooperazione una relazione sul servizio e sulle revisioni effettuate.

Art. 10

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa continuativa annua di 40 milioni di lire decorrente dall'anno finanziario in corso.

Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante la riduzione di L. 30 milioni annui della spesa continuativa annua autorizzata per le finalità di cui all'art. 4, lettera d), della legge 30 dicembre 1960, n. 48, e con la eliminazione della spesa continuativa annua di lire 10 milioni autorizzata per le finalità di cui all'art. 4, lettera e), della legge medesima.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 48, modificata dalle leggi 28 dicembre 1961, n. 31 e 13 marzo 1963, n. 18 per le finalità di cui all'art. 4, lettere d) ed e), della medesima legge 30 dicembre 1960, n. 48, sono rispettivamente ridotte od eliminate in conseguenza del precedente comma.

Art. 11

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 29 luglio 1966.

CONIGLIO