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LEGGE REGIONALE 29 luglio 1966, n. 23

G.U.R.S. 30 luglio 1966, n. 37

Modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 48, concernente: "Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla lettera a) dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

"L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è anche autorizzato ad istituire direttamente i predetti corsi nonchè quelli per l'aggiornamento di funzionari degli uffici centrali della Amministrazione regionale e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale addetti alla vigilanza sulle cooperative. In tal caso, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione si avvale dell'ISIDA o di altri istituti specializzati, previa stipula di apposite convenzioni".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 29 luglio 1966.

CONIGLIO