
LEGGE REGIONALE 5 luglio 1966, n. 16
G.U.R.S. 6 luglio 1966, n. 32
Determinazione del prezzo di vendita dei terreni compresi nelle zone industriali.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 48/1970)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il prezzo di vendita dei terreni compresi nelle zone industriali dell'Isola è fissato nella misura di L. 700 mq. Per le zone industriali di Agrigento, Ragusa, Trapani e Caltanissetta il prezzo è fissato nella misura di lire 150 mq.
Per la stipula dei relativi contratti si prescinde dalla richiesta di parere prevista dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
E' vietata la concessione di aree nella zona industriale regionale in favore di coloro che siano comunque in possesso di aree nelle zone industriali di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1909, n. 264, alla legge 13 luglio 1910, n. 466 e al decreto legislativo 19 agosto 1917, n. 1399, e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non conferiscano le aree di cui siano in possesso al patrimonio comunale.
Il Comune utilizzerà, ove possibile, le aree ad esso pervenute a norma del comma precedente, per gli scopi di cui alla legge nazionale 18 aprile 1962, n. 167.
I contratti di vendita dei terreni delle zone industriali, stipulati sino alla data di entrata in vigore della presente legge a prezzi diversi da quelli sopraindicati, possono essere approvati in sanatoria dall'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico.
Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 22 della legge 21 aprile 1953, n. 30 e nel secondo comma dell'art. 34 della legge 5 agosto 1957, n. 51.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 luglio 1966.
CONIGLIO