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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1966, n. 16

G.U.R.S. 6 luglio 1966, n. 32

Determinazione del prezzo di vendita dei terreni compresi nelle zone industriali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 48/1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il prezzo di vendita dei terreni compresi nelle zone industriali dell'Isola è fissato nella misura di L. 700 mq. Per le zone industriali di Agrigento, Ragusa, Trapani e Caltanissetta il prezzo è fissato nella misura di lire 150 mq.

Per la stipula dei relativi contratti si prescinde dalla richiesta di parere prevista dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2

(abrogato dall'art. 25, comma 4, della L.R. 48/70)

Art. 3

E' vietata la concessione di aree nella zona industriale regionale in favore di coloro che siano comunque in possesso di aree nelle zone industriali di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1909, n. 264, alla legge 13 luglio 1910, n. 466 e al decreto legislativo 19 agosto 1917, n. 1399, e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non conferiscano le aree di cui siano in possesso al patrimonio comunale.

Il Comune utilizzerà, ove possibile, le aree ad esso pervenute a norma del comma precedente, per gli scopi di cui alla legge nazionale 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 4

I contratti di vendita dei terreni delle zone industriali, stipulati sino alla data di entrata in vigore della presente legge a prezzi diversi da quelli sopraindicati, possono essere approvati in sanatoria dall'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico.

Art. 5

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 22 della legge 21 aprile 1953, n. 30 e nel secondo comma dell'art. 34 della legge 5 agosto 1957, n. 51.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1966.

CONIGLIO