
LEGGE REGIONALE 5 luglio 1966, n. 18
G.U.R.S. 6 luglio 1966, n. 32
Nuovi provvedimenti a favore del grano duro.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 1 della legge 7 luglio 1960, n. 24 è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare agli enti che effettuano il finanziamento per l'ammasso volontario del grano duro in Sicilia garanzia sussidiaria per l'eventuale recupero della maggiore anticipazione corrisposta, a norma della presente legge, ai produttori che conferiscono il grano duro.
La garanzia è prestata dal Presidente della Regione su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Il decreto che concede la garanzia determinerà, oltre alle norme ed alle condizioni alle quali la garanzia stessa è prestata, anche i rapporti con gli enti che effettuano il finanziamento".
La garanzia prestata a norma dell'articolo precedente a favore degli enti che effettuano il finanziamento dell'ammasso volontario del grano duro in Sicilia impegna l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste a corrispondere ai predetti enti un contributo a pareggio, qualora i risultati di gestione non siano sufficienti a coprire le anticipazioni disposte e le spese sostenute, entro i limiti di cui all'art. 2 della legge 7 luglio 1960, n. 24.
Tale contributo è erogato sulla scorta dei dati di gestione risultanti dall'accertamento che sarà fatto da una Commissione composta:
di un funzionario della presidenza della Regione;
di un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
di un rappresentante degli enti finanziatori.
Per provvedere alle esigenze di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di L. 1.000 milioni.
All'onere previsto al comma precedente si fa fronte utilizzando parte della disponibilità residua esistente sullo stanziamento iscritto in forza della legge 7 luglio 1960, n. 24, al capitolo 141 del corrente esercizio finanziario.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge cesserà di avere vigore non appena verranno applicate interamente tutte le norme della Comunità Economica Europea che regolano la materia.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 luglio 1966.
CONIGLIO