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LEGGE REGIONALE 13 maggio 1966, n. 11

G.U.R.S. 14 maggio 1966, n. 24

Modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernente "Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I limiti di spesa previsti agli artt. 8 e 9 della legge 30 dicembre 1960 n. 48 a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 sono modificati come segue:

1) - quello previsto all'art. 8 è elevato a L. 240 milioni;

2) - quelli previsti alle lettere a) e b) dell'art. 9 sono rispettivamente elevati a L. 240 milioni e a L. 200 milioni;

3) - quello previsto alla lettera d) dello stesso art. 9 per le finalità di cui alla lettera c) dell'art. 4 della legge predetta è elevato a L. 200 milioni.

Art. 2

Alla copertura della spesa annua di L. 250 milioni prevista dalla presente legge si fa fronte:

- per l'esercizio in corso mediante prelevamento della somma di L. 35 milioni dal cap. 543 e per la restante somma dal cap. 78 dello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1966;

- per gli esercizi futuri utilizzando le maggiori disponibilità di bilancio risultanti dall'incremento dell'imposta generale sull'entrata.

Il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 maggio 1966.

CONIGLIO