
LEGGE REGIONALE 13 maggio 1966, n. 11
G.U.R.S. 14 maggio 1966, n. 24
Modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernente "Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I limiti di spesa previsti agli artt. 8 e 9 della legge 30 dicembre 1960 n. 48 a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 sono modificati come segue:
1) - quello previsto all'art. 8 è elevato a L. 240 milioni;
2) - quelli previsti alle lettere a) e b) dell'art. 9 sono rispettivamente elevati a L. 240 milioni e a L. 200 milioni;
3) - quello previsto alla lettera d) dello stesso art. 9 per le finalità di cui alla lettera c) dell'art. 4 della legge predetta è elevato a L. 200 milioni.
Alla copertura della spesa annua di L. 250 milioni prevista dalla presente legge si fa fronte:
- per l'esercizio in corso mediante prelevamento della somma di L. 35 milioni dal cap. 543 e per la restante somma dal cap. 78 dello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1966;
- per gli esercizi futuri utilizzando le maggiori disponibilità di bilancio risultanti dall'incremento dell'imposta generale sull'entrata.
Il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 13 maggio 1966.
CONIGLIO