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LEGGE REGIONALE 22 aprile 1966, n. 6

G.U.R.S. 23 aprile 1966, n. 20

Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 22 febbraio 1963, n. 14, concernente il credito agrario di esercizio e norme integrative alla legge stessa.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge 22 febbraio 1963, n. 14, deve intendersi nel senso che sono posti esclusivamente a carico della quota regionale del Fondo la differenza tra la misura degli interessi dovuta dai debitori ai sensi dell'art. 5 della legge stessa e quella spettante agli istituti ed enti creditori nonchè il concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti di cui all'art. 3 della legge medesima.

Art. 2

Gravano altresì sulla quota regionale del Fondo:

a) la garanzia sussidiaria e le eventuali perdite subite dagli istituti ed enti partecipanti al Fondo relativamente ai prestiti di cui all'art. 3 della legge medesima;

b) la copertura delle spese di gestione da imputarsi sulla base di un'aliquota a titolo di provvigione per istituti ed enti partecipanti al Fondo, non superiore allo 0,50% annuale del residuo capitale a scadere di ciascun prestito rateizzato relativo alla sola quota di partecipazione della Regione;

c) le spese di funzionamento del Comitato di cui all'art. 9 della legge stessa, nonchè tutte quelle altre necessarie per la gestione del Fondo per il credito agrario di esercizio.

Art. 3

In favore delle casse rurali agrarie e degli enti ausiliari di credito agrario autorizzati a norma dell'art. 33 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, ad esercitare la speciale forma di credito agrario di esercizio, riscontando il proprio portafoglio agrario presso istituti di credito, è consentita la maggiorazione dell'1% della misura dei tassi di interesse da praticare per i prestiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 febbraio 1963, n. 14, ed il relativo onere sarà posto ad esclusivo carico della quota regionale del Fondo.

Art. 4

Per la contrazione del prestito di lire 20 miliardi previsto dall'art. 14 della legge 22 febbraio 1963, n. 14, non si applica il disposto dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1961, n. 5.

Detto prestito può essere contratto con entrambi gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 aprile 1966.

CONIGLIO