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LEGGE REGIONALE 13 aprile 1966, n. 3

G.U.R.S. 13 aprile 1966, n. 18

Provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei disavanzi finanziari della Regione al 31 dicembre 1965.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le autorizzazioni di legge concernenti contrazioni di prestiti per fronteggiare oneri di spesa non coperti con le normali previsioni annuali di entrata ed emanate sino al 31 dicembre 1965 per l'ammontare complessivo di milioni 189.946,2 sono sostituite dalle disposizioni che seguono.

Art. 2

Il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con gli istituti incaricati del servizio di cassa, singolarmente o in compartecipazione, prestiti della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque, fino all'ammontare occorrente per il ripianamento dei disavanzi finanziari della Regione accertati con i conti consuntivi dei bilanci a tutto il 31 dicembre 1965 e comunque entro i limiti di cui al precedente articolo.

Art. 3

La somministrazione delle somme relative ai prestiti di cui al precedente art. 2 è subordinata alle necessità di cassa della Regione.

Art. 4

All'onere massimo di L. 10.732 milioni annui occorrenti a partire dall'esercizio 1967 per il pagamento degli interessi, durante i primi cinque anni di protrazione dei prestiti, e all'onere massimo di L. 38.205 milioni per i successivi sei anni di ammortamento dei medesimi, si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle leggi di autorizzazione dei prestiti che si rendono disponibili in applicazione del precedente art. 1, a partire dall'esercizio 1967 e, per la differenza, con il normale incremento delle entrate tributarie della Regione.

Nel caso in cui i contratti dei prestiti vengano stipulati, in tutto o in parte, in epoca successiva all'esercizio 1966, gli stanziamenti autorizzati per l'ammortamento dei medesimi sono rinviati, per la parte non utilizzata, con decreto del Presidente della Regione, agli esercizi in cui effettivamente si verifica la contrazione dei prestiti.

Art. 5

I limiti fissati dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 3 gennaio 1961, n. 5, sono abrogati.

Art. 6

Le entrate derivanti da operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, sono destinati all'estinzione anticipata dei prestiti contratti, o al ripianamento dei disavanzi finanziari di cui all'art. 2.

Art. 7

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 13 aprile 1966.

CONIGLIO