
CORTE COSTITUZIONALE
REGOLAMENTO 20 gennaio 1966
EDIZIONE SPECIALE G.U.R.I. 19 febbraio 1966, n. 45
Regolamento generale della Corte costituzionale.
TESTO COORDINATO (alla Delibera Corte Costituzionale 17 giugno 2024)
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l'art. 14, comma primo della legge 11 marzo 1953, n. 87,
ha approvato
il seguente
REGOLAMENTO GENERALE
(integrato dall'art. 1, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 26 settembre 2002)
La Corte Costituzionale ha la sua sede in Roma, nel Palazzo della Consulta.
Nell'ambito della sede i poteri di polizia sono riservati alla Corte.
La sede comprende tutti gli altri locali e spazi a disposizione della Corte.
I poteri di polizia sono esercitati dal Presidente, che si avvale dei commessi della Corte. Egli può concordare con le autorità competenti eventuali servizi di polizia.
La forza pubblica non può entrare nella sede della Corte se non per ordine del Presidente.
Qualora nell'interno della sede della Corte vengano commessi fatti che possono costituire reati di oltraggio alla Corte o ad uno dei suoi componenti nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, il Presidente può ordinare l'arresto immediato dell'autore dei detti fatti e la sua consegna all'autorità competente.
Nell'aula delle sedute pubbliche si riservano posti ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Giunte regionali.
(integrato dall'art. 1, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 14 gennaio 1984)
La convocazione della Corte in sede non giurisdizionale è fatta dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza.
Le proposte di norme regolamentari, formulate in modo articolato e corredate del parere della Commissione per gli studi e per i regolamenti, sono comunicate ai Giudici almeno otto giorni prima della adunanza al cui ordine del giorno sono iscritte.
Il Presidente apre e chiude l'adunanza e regola la discussione. Un Giudice nominato dalla Corte redige e custodisce i verbali. In essi si annotano soltanto le deliberazioni adottate e ciascun Giudice può chiedere che dal verbale risulti il proprio dissenso.
La Corte può chiamare ad intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare.
(introdotto dall'art. 2, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 26 settembre 2002)
I poteri inerenti alla autonomia della Corte come organo costituzionale e alle garanzie dei suoi componenti sono esercitati dalla Corte collegialmente, ovvero dagli organi interni della Corte medesima, secondo le norme delle leggi e dei regolamenti.
In materia di gestione dei servizi, degli uffici, dei beni e del personale, la Corte esercita collegialmente le seguenti funzioni:
1) approvazione dei regolamenti;
2) approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
3) approvazione di indirizzi generali, con indicazione degli obiettivi da conseguire nella gestione finanziaria e amministrativa della Corte;
4) conferimento degli incarichi di Segretario generale e di vice Segretario generale;
5) nomina dei componenti della Commissione di esperti in materia di contabilità;
6) deliberazione di ogni altro atto espressamente attribuito alla Corte dalle norme regolamentari.
Le deliberazioni della Corte sono immediatamente esecutive e sono depositate nella Segreteria generale.
(modificato dall'art. 2, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 14 gennaio 1984)
[La Corte esercita collegialmente i poteri inerenti alla sua autonomia di organo costituzionale, fatta eccezione dei casi in cui l'esercizio di tali poteri è attribuito a organi della Corte a norma delle leggi e dei regolamenti] (comma soppresso) (1).
I Giudici hanno l'obbligo di intervenire alle sedute della Corte quando non siano legittimamente impediti.
Le sedute della Corte in sede non giurisdizionale non sono valide se non intervengono almeno nove Giudici e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti norme regolamentari la maggioranza richiesta è di otto Giudici.
Comma soppresso dall'art. 3, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 26 settembre 2002.
(introdotto dall'art. 4, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 26 settembre 2002)
Il Presidente esercita i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti della Corte, e firma gli atti per i quali sia richiesta una determinazione della Corte o dell'Ufficio di Presidenza.
(integrato dall'articolo unico della Deliberazione Corte Costituzionale 14 aprile 1986 e modificato dall'articolo unico della Deliberazione Corte Costituzionale 25 maggio 1999)
L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del giudice più anziano di carica.
Nel caso in cui venga a scadenza il mandato di giudice del Presidente, la Corte deve essere convocata per una data compresa fra il giorno del giuramento del giudice che lo sostituisce ed i dieci giorni successivi. Qualora la sostituzione non sia ancora intervenuta, la Corte deve essere convocata per una data non anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 5, secondo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e non successiva al decimo giorno dalla scadenza medesima
Funzionano da scrutatori i due Giudici meno anziani.
Avvenuta la proclamazione, gli scrutatori distruggono le schede della votazione.
(sostituito dall'art. 1, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 7 luglio 1969)
Della cessazione dalla carica di Giudice il Presidente dà comunicazione all'organo che ha nominato il Giudice.
In ogni caso, di tale cessazione si dà anche notizia al Presidente della Repubblica e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
(sostituito dall'articolo unico della Deliberazione Corte Costituzionale 12 dicembre 2005)
Le deliberazioni della Corte relative alla esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei Giudici sono depositate nella cancelleria.
Le norme relative all'esame della esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione e al sorteggio dei cittadini nominati ai sensi dell'art. 135 della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono contenute nel regolamento per il procedimento penale davanti alla Corte.
(modificato dall'articolo unico della Deliberazione Corte Costituzionale 27 ottobre 2005)
Dopo che la Corte ha accertato l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei Giudici, ne dà comunicazione al Presidente dell'Organo dal quale il nuovo Giudice proviene. La stessa comunicazione è fatta, in ogni caso, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Successivamente i Giudici sono ammessi a prestare giuramento.
L'assunzione delle funzioni e l'anzianità dei Giudici decorrono dalla data del giuramento.
Tra i Giudici, che abbiano prestato giuramento nello stesso giorno, viene considerato più anziano il maggiore di età.
Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, il Presidente nomina una Commissione di tre Giudici per la relazione e fissa la seduta della Corte per un giorno non successivo al trentesimo da quello in cui è pervenuta la richiesta.
Della richiesta e della convocazione è data notizia al Giudice che può prendere visione degli atti depositati presso la Presidenza.
Il Giudice può presentare memorie scritte e ha diritto di essere ascoltato, quando ne faccia richiesta.
La deliberazione della Corte è presa a scrutinio segreto ed è depositata nella Cancelleria.
(sostituito dall'art. 3, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 7 luglio 1969)
Nel caso in cui si debba procedere alla sospensione o rimozione o alla pronuncia di decadenza di un Giudice ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e degli articoli 7 e 8 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, il Presidente convoca la Corte, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza.
Si osservano le norme stabilite nell'articolo precedente.
Le dimissioni del Giudice devono essere presentate alla Corte.
La deliberazione con la quale la Corte accetta le dimissioni è depositata in Cancelleria.
(soppresso dall'art. 2, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 7 luglio 1969 e introdotto dall'articolo unico della Deliberazione Corte Costituzionale 25 maggio 1999)
Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione a procedere prevista dall'art. 313 del codice penale per il reato di vilipendio della Corte costituzionale, il Presidente entro venti giorni nomina il relatore e fissa la seduta della Corte.
Della richiesta e della convocazione è data notizia a tutti i giudici almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
La Corte delibera nella composizione prevista dall'art. 16, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La deliberazione è depositata nell'ufficio del segretario generale, che cura la comunicazione all'autorità richiedente.
I Giudici cessati dall'ufficio, sempre che siano stati in carica per almeno quattro anni, assumono il titolo di Giudice emerito.
(sostituito dall'articolo unico della Deliberazione Corte Costituzionale 4 luglio 1997, integrato dall'articolo unico, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 16 dicembre 2004 e sostituito dall'articolo unico, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 13 dicembre 2007)
Il Giudice emerito, su designazione del Presidente della Corte,
1. può essere componente delle commissioni di concorso e di avanzamento dei dipendenti della Corte;
2. può essere incaricato di partecipare alle riunioni organizzate nell'ambito degli accordi di cooperazioni con altre Corti;
3. può far parte di delegazioni della Corte in incontri in Italia e all'estero;
4. può essere incaricato di rappresentare la Corte in caso di impossibilità di partecipare dei giudici in carica;
5. può essere incaricato di svolgere studi sulla giurisprudenza della Corte, nonchè di svolgere altri incarichi relativi ad attività non giurisdizionali.
Il Giudice emerito, inoltre,
1. partecipa ai seminari organizzati dalla Corte;
2. collabora all'aggiornamento della biblioteca.
Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, ne presiede le sedute, sovraintende all'attività delle Commissioni ed esercita gli altri poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti.
(introdotto dall'articolo unico della Deliberazione Corte Costituzionale 10 dicembre 1971)
Il Giudice designato dal Presidente ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, assume il titolo di vice Presidente.
(modificato dall'articolo unico della Deliberazione Corte Costituzionale 10 dicembre 1971 e sostituito dall'articolo unico della Deliberazione Corte Costituzionale 16 maggio 1996)
In caso di assenza del Presidente e del vice Presidente presiede la Corte il giudice più anziano, al quale può essere conferito dalla Corte, su proposta del Presidente, il titolo di vice Presidente.
(modificato dall'articolo unico della Deliberazione Corte Costituzionale 10 dicembre 1971)
Al vice Presidente o al Giudice designato dal Presidente che tenga di questi le veci nelle cerimonie ufficiali spetta a tutti gli effetti il rango di Presidente.
(modificato dall'articolo unico della Deliberazione Corte Costituzionale 10 dicembre 1971, sostituito dall'art. 1, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 4 maggio 1995, dall'art. 5, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 26 settembre 2002, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 22 giugno 2006, integrato dall'art. 1 della Deliberazione Corte Costituzionale 14 luglio 2009, dall'art. 1 della Deliberazione Corte Costituzionale 18 novembre 2020 e modificato dall'art. 1 della Delibera Corte Costituzionale 17 giugno 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024)
L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal vice Presidente o dai vice Presidenti, e da due giudici designati dalla Corte mediante sorteggio. Al sorteggio non possono partecipare, oltre al Presidente ed al vice Presidente o ai vice Presidenti, i componenti dell'Ufficio di Presidenza sorteggiati la volta precedente.
L'Ufficio di Presidenza delibera con la partecipazione del Presidente e di almeno due componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
I componenti sorteggiati durano in carica per un triennio.
Se uno o più componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione.
Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza e ne redige il verbale.
L'Ufficio di Presidenza può chiamare ad intervenire, con voto consultivo, per singoli affari il Presidente della Commissione competente o il Giudice cui sia stato affidato uno specifico incarico.
Ogni Giudice che non fa parte dell'Ufficio di Presidenza può intervenire alle sedute senza voto deliberativo. I Vice Presidenti intervengono con voto deliberativo.
L'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i Giudici costituzionali.
Il Presidente rimette all'esame della Corte i provvedimenti deliberati dall'Ufficio di Presidenza, quando un Giudice lo richieda entro cinque giorni dal ricevimento del verbale della seduta.
Trascorso il termine di cui al comma precedente senza alcuna richiesta di rimessione i provvedimenti diventano esecutivi. Nei casi di urgenza, l'Ufficio di Presidenza può deliberare l'immediata esecutività.
Tutte le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e quelle della Corte assunte ai sensi del comma ottavo sono depositate nella Segreteria generale.
(sostituito dall'art. 6, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 26 settembre 2002)
All'Ufficio di Presidenza spettano le seguenti funzioni:
1) esame e proposta del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo e degli indirizzi generali per la gestione finanziaria ed amministrativa, da sottoporre alla approvazione della Corte;
2) direttive per la gestione finanziaria e amministrativa in conformità agli indirizzi determinati dalla Corte;
3) trasferimenti di somme tra capitoli del bilancio, nelle ipotesi previste dal regolamento di contabilità e per i capitoli indicati in sede di bilancio, e prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste;
4) approvazione di programmi di ristrutturazione e adeguamento degli immobili sede della Corte e dei relativi impianti e servizi;
5) nomine e incarichi dei responsabili preposti ai servizi e uffici della Corte;
6) deliberazione di procedere alla copertura di posti vacanti del personale di ruolo della Corte, approvazione dei bandi e nomina delle commissioni giudicatrici;
7) conferimento degli incarichi previsti dal regolamento dei servizi e del personale e richieste di comando, di distacco o di collocamento fuori ruolo di personale di pubbliche amministrazioni nei casi previsti dai regolamenti;
8) autorizzazione al personale, comunque in servizio presso la Corte, ad assumere incarichi estranei all'attività della Corte previsti dalle norme in vigore;
9) deliberazione di ogni altro atto attribuito espressamente all'Ufficio dai regolamenti della Corte.
L'Ufficio di Presidenza può affidare a singoli Giudici o a commissioni di Giudici, anche con la partecipazione di esperti estranei, compiti istruttori per oggetti specifici; può inoltre nominare commissioni a carattere tecnico con compiti consultivi.
(sostituito dall'art. 2, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 4 maggio 1995, dall'art. 7, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 26 settembre 2002, dall'art. 2, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 22 giugno 2006, integrato dall'art. 2 della Deliberazione Corte Costituzionale 14 luglio 2009 e modificato dall'art. 2 della Delibera Corte Costituzionale 17 giugno 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024)
La Commissione per gli studi e per i regolamenti è composta da tre Giudici sorteggiati tra coloro che abbiano manifestato interesse ovvero, in assenza di una manifestazione di interesse, tra tutti i giudici, ad esclusione di quelli che compongono l'Ufficio di Presidenza. Essa è presieduta dal componente più anziano nella carica.
La Commissione per la biblioteca è composta da tre giudici sorteggiati tra coloro che abbiano manifestato interesse ovvero, in assenza di una manifestazione di interesse, tra tutti i giudici, ad esclusione di quelli che compongono l'Ufficio di Presidenza e la Commissione per gli studi e per i regolamenti. Essa è presieduta dal componente più anziano nella carica.
I componenti le due Commissioni durano in carica per un triennio.
Se uno o più componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione mediante sorteggio.
Il sorteggio dei componenti la Commissione per gli studi e i regolamenti e la Commissione per la biblioteca avvengono, nel predetto ordine, dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Al sorteggio non possono partecipare i Giudici che facevano parte, la volta precedente, della Commissione interessata
Nessun Giudice può far parte di più di uno degli organi disciplinati da questo articolo.
Se un Giudice, una volta sorteggiato, rinuncia alla designazione, si provvede ad un nuovo sorteggio.
Funziona da segretario il direttore competente per la rispettiva materia.
(modificato e integrato dall'art. 3 della Delibera Corte Costituzionale 17 giugno 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024)
La Commissione per gli studi e per i regolamenti sovrintende l'ufficio studi; segue l'applicazione dei regolamenti e ne propone le opportune modifiche; redige progetti di norme d'ordine sia processuale, sia amministrativo che le siano richiesti dalla Corte o dall'Ufficio di Presidenza; riferisce sulle questioni di interpretazione dei regolamenti amministrativi; sovrintende alla pubblicazione della «Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte»; cura periodicamente una relazione sull'attività della Corte.
La Commissione per la biblioteca sovrintende alla biblioteca e predispone gli schemi dei relativi regolamenti.
(sostituito dall'art. 8, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 26 settembre 2002 e dall'art. 4 della Delibera Corte Costituzionale 17 giugno 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024)
La Commissione Bilancio è composta da tre giudici sorteggiati tra coloro che abbiano manifestato interesse ovvero, in assenza di una manifestazione di interesse, tra tutti i giudici. Essa è presieduta dal componente più anziano nella carica. I componenti la Commissione durano in carica per un triennio.
La Commissione ha compiti di indirizzo nei confronti dell'amministrazione ai fini della redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, prima che questi siano sottoposti dal segretario generale all'Ufficio di Presidenza e successivamente alla Corte in sede non giurisdizionale.
La Commissione per le relazioni internazionali è composta dai giudici che ne abbiano manifestato interesse ed è presieduta dal Presidente della Corte costituzionale.
La Commissione ha compiti di esame preliminare delle questioni di rilievo internazionale, ai fini della loro successiva sottoposizione all'Ufficio di Presidenza o alla Corte in sede non giurisdizionale.
(introdotto dall'art. 9, comma 1, della Deliberazione Corte Costituzionale 26 settembre 2002)
L'Amministrazione della Corte, costituita dal Segretario generale, dal Vice Segretario generale e dai Servizi e Uffici secondo le norme approvate ai sensi dell'art. 31, compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati alla Corte, all'Ufficio di Presidenza o al Presidente.
Il Segretario generale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, può delegare specifici compiti di amministrazione di sua spettanza a preposti a servizi e uffici, che ne assumono la responsabilità.
Le norme per i giudizi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione, le norme relative al procedimento penale davanti alla Corte e le norme per i giudizi in via esclusiva sui ricorsi dei dipendenti della Corte sono deliberate dalla Corte e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.