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LEGGE REGIONALE 10 maggio 1967, n. 52

G.U.R.S. 13 maggio 1967, n. 22

Modifiche alla legge 10 maggio 1967, n. 51, concernente modificazioni alla legge 25 giugno 1965, n. 16, recante provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1967, n. 51, recante "Modifiche alla legge 25 giugno 1965, n. 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità", è sostituito come segue:

"Ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro in questione oltre alla indennità di disoccupazione è corrisposto un assegno giornaliero di lire 1.500 aumentato di lire 100 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori purchè siano a carico".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 maggio 1967.

CONIGLIO