
LEGGE REGIONALE 10 maggio 1967, n. 52
G.U.R.S. 13 maggio 1967, n. 22
Modifiche alla legge 10 maggio 1967, n. 51, concernente modificazioni alla legge 25 giugno 1965, n. 16, recante provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1967, n. 51, recante "Modifiche alla legge 25 giugno 1965, n. 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità", è sostituito come segue:
"Ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro in questione oltre alla indennità di disoccupazione è corrisposto un assegno giornaliero di lire 1.500 aumentato di lire 100 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori purchè siano a carico".