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LEGGE REGIONALE 20 aprile 1967, n. 50

G.U.R.S. 22 aprile 1967, n. 18

Modifiche alla legge 20 aprile 1967, n. 49, riguardante l'istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli articoli 20 e 30 della legge 20 aprile 1967, n. 49, riguardante l'istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia sono abrogati.

E' soppresso altresì il riferimento all'art. 20 contenuto nella lettera b) dell'art. 15.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 aprile 1967.

CONIGLIO