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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1967, n. 48

G.U.R.S. 15 aprile 1967, n. 17

Modifica alla legge 14 aprile 1967, n. 47, riguardante il riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla legge 14 aprile 1967, n. 47, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

"La differenza fra l'importo del riscatto a carico degli interessati e l'ammontare complessivo dell'onere derivante, a carico del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana, dal riscatto stesso è a carico della Regione, secondo le tabelle attuariali, approvate dal Presidente della Regione".

Il quarto comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto dal secondo comma per la destinazione del personale nulla è innovato per quanto si attiene alla organizzazione, alle attribuzioni ed alle competenze degli uffici dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste nella Regione Siciliana, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni di legge in vigore".

Art. 3

Il quarto comma dell'art. 4, il primo e secondo comma dell'art. 5, il sesto comma dell'art. 8, nonchè l'art. 13 sono soppressi.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 1967.

CONIGLIO