
LEGGE REGIONALE 12 aprile 1967, n. 34
G.U.R.S. 12 aprile 1967, n. 16
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/1971)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La gestione commissariale delle miniere di zolfo di cui agli articoli 6 della legge 30 giugno 1964, n. 16, e 3 della legge 3 dicembre 1965, n. 37, delle quali siano tuttora in corso gli accertamenti previsti dall'art. 10 della legge 11 gennaio 1963 n. 2, rimane affidata all'Ente minerario siciliano, in ogni caso non oltre il 31 ottobre 1967.
Scaduto il detto termine la concessione delle miniere per le quali l'esito degli accertamenti sia risultato positivo è attribuita con le modalità di cui al nono comma dell'art. 2 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, all'Ente minerario, il quale le conferisce alla società prevista dall'art. 8 della legge 11 gennaio 1963, n. 2.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle miniere di zolfo in gestione temporanea dell'Ente minerario ai fini degli accertamenti previsti dall'art. 2, comma nono, della legge 11 gennaio 1963, n. 2.
Il rendiconto delle spese di gestione delle miniere di zolfo, di cui agli articoli precedenti, è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano nei termini previsti dall'art. 19 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, ed allegato al bilancio dell'Ente.
Tale rendiconto, indipendentemente dalle risultanze del bilancio dell'Ente, è ammesso ad integrazione da parte della Regione.
Alla integrazione dell'eventuale disavanzo si provvede con apposita autorizzazione di spesa.
A favore dell'Ente minerario siciliano sarà versata nell'esercizio finanziario 1969 la somma di L. 7.213.474.554, corrispondente al complessivo disavanzo delle operazioni di gestione delle miniere di zolfo di cui al precedente articolo 1, risultante dai bilanci dell'Ente degli esercizi 1964 e 1965.
Ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali l'Ente provvede all'attuazione di organici piani di ricerca per tutti i permessi di cui sia titolare di diritto in base al combinato disposto dell'art. 2, commi secondo e sesto, della legge istitutiva.
I giacimenti rinvenuti saranno coltivati esclusivamente da società costituite ai sensi dell'art. 5 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, alle quali l'Ente conferirà le concessioni conseguite.
L'Ente minerario siciliano, eccezion facendo per le ipotesi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6, persegue i propri fini istituzionali, esclusivamente a mezzo delle società collegate di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2.
All'onere di L. 7.213.474.554 previsto dall'art. 4 e ricadente nell'esercizio finanziario 1969 si provvederà utilizzando le disponibilità risultanti in conseguenza della cessazione degli oneri relativi alle leggi 13 aprile 1959, n. 14, e 11 gennaio 1963, n. 2.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla fideiussione prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, con l'assegnazione al capitolo 551 della somma necessaria da prelevarsi dal cap. 82. Per gli esercizi futuri si provvederà con le dotazioni dei corrispondenti capitoli. A tal fine la dotazione anzidetta sarà incrementata, a partire dall'esercizio 1969, di L. 1.500 milioni cui si farà fronte utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione, in detto esercizio, degli oneri relativi all'art. 20 della legge 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge 28 dicembre 1961, n. 32.
Lo stanziamento disposto dall'art. 1, n. 2, lettera d) della legge 27 febbraio 1965, n. 4, è assegnato all'Ente minerario siciliano, per la realizzazione di infrastrutture, impianti ed attrezzature nella fascia centro meridionale dell'Isola, nel quadro dei programmi di verticalizzazione dell'industria mineraria.
Di tale assegnazione, L. 4 miliardi saranno destinati alla costruzione di una diga sul fiume Morello, L. 3 miliardi 500 milioni all'approvvigionamento idrico, ai fini delle iniziative industriali, che saranno realizzate a Licata per l'utilizzazione di fibre acriliche, L. 2 miliardi 500 milioni alla realizzazione di impianti ed attrezzature nelle zone di Gela e Villarosa.
Gli impianti e le attrezzature realizzate dall'Ente minerario siciliano mediante l'impiego delle assegnazioni di cui ai precedenti commi, sono da esso conferiti quale proprio apporto nelle società previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1963, n. 2.
Per il servizio di cassa relativo alle somme di cui al presente articolo l'Ente minerario siciliano si avvarrà dell'Istituto di credito tesoriere dei fondi previsti dalla legge 27 febbraio 1965, n. 4, con il quale stipulerà apposita convenzione.
In detta convenzione sarà prevista la effettuazione, su richiesta dell'Ente, di singole aperture di credito in base alle previsioni di spesa per la realizzazione delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature. Sarà inoltre previsto che sulle dette aperture di credito i prelevamenti saranno effettuati dall'Ente sulla scorta degli stati di avanzamento e, fino ad un massimo del 2 per cento dell'importo previsto per le singole iniziative, per le spese di progettazione.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti.