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LEGGE REGIONALE 12 aprile 1967, n. 36

G.U.R.S. 12 aprile 1967, n. 16

Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e cerealicoli.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La garanzia sussidiaria prestata a termini dell'art. 2 della legge 9 marzo 1962, n. 11, a favore degli istituti che esercitano il credito agrario, per l'ulteriore anticipazione corrisposta ai produttori di uva nelle vendemmie 1962, 1963, 1964 e 1965, impegna l'Amministrazione regionale a concedere un contributo a pareggio delle singole gestioni degli enti ammassatori, sulla base delle risultanze di gestione ritenute ammissibili ed approvato con decreto del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Il contributo è corrisposto dalla Presidenza della Regione previa presentazione di regolare atto di cessione a firma del legale rappresentante dell'ente ammassatore, direttamente agli istituti di credito nei cui confronti è stata concessa la garanzia.

La liquidazione del contributo estingue gli effetti della garanzia prestata dall'Amministrazione regionale.

Al ripianamento di eventuali ulteriori esposizioni debitorie nei confronti degli istituti di cui al primo comma, provvederanno gli enti ammassatori interessati.

Art. 2

Nei casi in cui l'Amministrazione regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia espletato il proprio intervento fidejussorio a seguito della garanzia concessa a norma della legge 9 marzo 1962, n. 11, e successive proroghe, il relativo pagamento si considera effettuato a titolo di contributo.

In conseguenza, non si fa più luogo al recupero a carico degli enti ammassatori del credito della Amministrazione regionale derivante dagli interventi fideiussori già espletati.

E' autorizzata la cancellazione delle relative prenotazioni di entrata.

Art. 3

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche per la garanzia sussidiaria prestata a termini degli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1960, n. 24, a favore degli enti che hanno effettuato il finanziamento per l'ammasso del grano di produzione 1963.

Art. 4

Per il conseguimento delle finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 1 miliardo 255 milioni, di cui 60 milioni per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 3.

All'onere relativo si fa fronte mediante prelievo del corrispondente ammontare dallo stanziamento del capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

Art. 5

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 aprile 1967.

CONIGLIO