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LEGGE REGIONALE 12 aprile 1967, n. 37

G.U.R.S. 12 aprile 1967, n. 16

Interventi straordinari per la viabilità e le opere marittime.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di L. 12 miliardi per la costruzione e la sistemazione delle vie urbane, dei servizi del sottosuolo e dei servizi igienici in genere o di strade esterne.

Art. 2

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 1 miliardo per la esecuzione di opere relative a strade di allacciamento delle frazioni e di lire 300 milioni per opere pubbliche marittime anche se di competenza degli enti locali della Regione.

Art. 3

Le somme previste dall'art. 1 sono destinate:

a) per L. 8.400.000.000 alla esecuzione delle opere pubbliche specificate all'art. 1 secondo stanziamenti proporzionali alla popolazione dei comuni di ciascuna provincia fino a 150.000 abitanti, da effettuarsi nei comuni con popolazione inferiore a tale limite e nella seguente misura:

per ogni comune con popolazione fino a 2.500 abitanti devono effettuarsi stanziamenti il cui ammontare complessivo deve essere di almeno L. 3.000.000; per ogni comune con popolazione da 2.501 a 5.000 abitanti, di almeno lire 8.000.000; per ogni comune con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, di almeno L. 20.000.000; per ogni comune con popolazione da 10.001 a 20 mila abitanti, di almeno L. 30.000.000; per ogni comune con popolazione da 20.001 a 30.000 abitanti, di almeno L. 60.000.000; per ogni comune da 30.001 a 40.000 abitanti, di almeno lire 80 milioni; per ogni comune da 40.001 a 50.000 abitanti di almeno L. 100.000.000; per ogni comune da 50.001 a 150.000 abitanti L. 150.000.000;

b) per L. 1.600.000.000 alla esecuzione delle opere pubbliche previste all'art. 1 nei Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti;

c) per L. 2.000.000.000 alla esecuzione di opere pubbliche rientranti fra quelle previste all'art. 1 da eseguirsi nei vari comuni, indipendentemente dal criterio fissato alla lettera a) e con particolare riguardo ai piccoli centri, esclusi i comuni di cui alla precedente lettera b).

Art. 4

Per i lavori previsti dalla presente legge l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, d'urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

I comuni provvedono alla progettazione, direzione ed a ogni altro adempimento tecnico inerente i lavori di cui sopra, come pure alla indizione ed allo esperimento delle gare d'appalto.

A richiesta dei comuni, le attribuzioni di cui sopra possono essere demandate alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Nei progetti delle opere può includersi fra le somme a disposizione dell'Amministrazione una aliquota non superiore al 6 % dell'importo complessivo da destinare alla corresponsione forfettaria di compensi agli Enti esecutori per le spese tecniche sostenute.

Le somme relative al finanziamento dei lavori sono accreditate ai comuni ad avvenuta registrazione del decreto di finanziamento.

Art. 5

L'Assessore regionale per i lavori pubblici può autorizzare l'espletamento delle gare fin dal momento della emissione del provvedimento di approvazione e di finanziamento del progetto.

Art. 6

Alla spesa di lire 13 miliardi e 300 milioni prevista dai precedenti articoli 1 e 2 si fa fronte con corrispondente quota dal ricavo del mutuo autorizzato con la legge 21 marzo 1967, n. 19.

Art. 7

Nelle more della contrattazione dei prestiti il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere a termini del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17 utilizzando le disponibilità di cassa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale con istituzione nel predetto bilancio di apposita categoria di entrata e di spesa.

Il presidente della Regione è autorizzato, altresì, a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 aprile 1967.

CONIGLIO