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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1967, n. 39

G.U.R.S. 12 aprile 1967, n. 16

Provvedimenti per perequare gli oneri sociali nei compartimenti marittimi siciliani.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 1

La Regione Siciliana, fino a quando i contributi dovuti dagli armatori alla cassa marittima meridionale ai sensi della legge 24 aprile 1938, n. 831 e seguenti, non saranno equiparati a quelli dovuti per il personale iscritto presso la Cassa marittima tirrena, assume a proprio carico i maggiori oneri gravanti per tale ragione sugli armatori di navi iscritte in compartimenti siciliani.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 2

Tale beneficio è concesso limitatamente agli equipaggi delle navi di proprietà, al personale del servizio di comandata ed al personale amministrativo, con decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio, a favore di quelle società armatoriali o di quei singoli armatori che, ove abbiano usufruito delle precedenti agevolazioni regionali, non abbiano dato luogo a rilievi, e che si impegnino, per tutta la durata della nuova agevolazione, a osservare, mediante la firma di apposito disciplinare, le condizioni previste dalla presente legge e dalle altre leggi regionali che regolano la materia.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 3

L'entità degli oneri sociali previsti a carico della Regione sarà accertata annualmente dall'Assessorato dell'industria e commercio della Regione, al quale gli interessati dovranno presentare istanza entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dai documenti relativi al pagamento dei contributi effettuato alla Cassa marittima meridionale; la maggior somma pagata rispetto a quella degli armatori contribuenti alla Cassa marittima tirrena sarà rimborsata mediante mandato emesso dall'Assessorato industria e commercio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 4

Alla spesa per l'attuazione della presente legge per l'esercizio 1968 e seguenti che si prevede in L. 200 milioni annui si provvederà con le disponibilità che si determinato per la cessazione dello onere autorizzato con l'art. 4, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 aprile 1967.

CONIGLIO