
LEGGE REGIONALE 12 aprile 1967, n. 44
G.U.R.S. 12 aprile 1967, n. 16
Integrazione della legge 29 luglio 1966, n. 21. Provvedimenti per la costruzione di alloggi per sinistrati delle città Agrigento e Marsala.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per l'attuazione delle finalità della legge 29 luglio 1966, n. 21, ad integrazione dello stanziamento disposto con l'art. 5 della stessa legge.
La spesa autorizzata con la presente legge può essere destinata anche alla costruzione di alloggi popolari con sistemi tradizionali.
E' altresì autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per la costruzione di alloggi per sinistrati nella città di Marsala, a seguito di movimenti franosi verificatisi nel mese di marzo 1967.
Alle opere relative si applicano le norme previste dalla legge 29 luglio 1966, n. 21, e della presente legge.
Per gli alloggi costruiti in Agrigento e in Marsala con i finanziamenti previsti dalla presente legge e per quelli costruiti in Agrigento ai sensi della legge 29 luglio 1966, n. 21, oltre che per il gruppo di 262 alloggi del quartiere Villa Seta finanziati con i fondi di cui alla legge 19 maggio 1956, n. 33, le condizioni della gestione sono determinate con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e la quota frutto capitale da applicare è fissata in deroga all'art. 1 della legge 22 luglio 1960, n. 27, in misura non superiore all'1 %.
Ai fini dell'applicazione della legge 22 marzo 1963, n. 26, per gli alloggi di cui al precedente comma, il periodo previsto dall'art. 5, primo comma della predetta legge, è prolungato ad anni 30.
Agli oneri relativi all'autorizzazione di spesa prevista all'art. 1 si fa fronte mediante utilizzazione della corrispondente somma iscritta nel capitolo 667-bis del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1967, mentre agli oneri relativi alla autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.
All'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 sono apportate le seguenti variazioni:
partita che si elimina:
modifiche ed integrazioni alle disposizioni per il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione - variazione in meno L. 355.000.000.
partita che si modifica:
provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli - variazione in meno lire 145 milioni.