
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75.
LEGGE REGIONALE 12 aprile 1967, n. 45
G.U.R.S. 12 aprile 1967, n. 16
Istituzione delle scuole rurali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75.
Fino alla definitiva regolamentazione dell'ordinamento e della struttura delle scuole rurali alle quali affidare il compito di provvedere alla istruzione dei fanciulli residenti nelle località agricole o distanti dai centri abitati, gli insegnanti elementari che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino incaricati nelle pubbliche scuole sussidiarie della Regione Siciliana, sono comunque mantenuti in servizio con lo stesso trattamento economico di cui in atto fruiscono ai sensi della legge 23 settembre 1947, n. 13, modificata con le leggi 23 aprile 1957, n. 25 e 4 aprile 1960, n. 10.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75.
E' fatto divieto di procedere a sostituzioni o ad avvicendamenti mediante nuove assunzioni.
Ove nelle località servite dalle scuole sussidiarie venissero meno i requisiti o le condizioni che avevano legittimato l'istituzione delle scuole stesse, o in caso di rinuncia dell'insegnante, i provveditori agli studi hanno facoltà di spostare l'ubicazione delle predette scuole o di disporne il raggruppamento nell'ambito della stessa provincia, utilizzando esclusivamente il personale indicato all'art. 1, onde assicurarne la migliore rispondenza alle finalità istitutive.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 aprile 1967.
CONIGLIO