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LEGGE REGIONALE 1° aprile 1967, n. 32

G.U.R.S. 1° aprile 1967, n. 14

Norme in materia di elettorato amministrativo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 175 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) della Regione Siciliana, approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dai seguenti:

"La decadenza di cui ai precedenti commi è pronunciata dai rispettivi Consigli in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune o del Consiglio consortile interessati o di chiunque altri vi abbia interesse, sentiti coloro cui la decadenza si riferisce con preavviso di dieci giorni.

Il ricorso di cui al quarto comma dell'art. 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 può essere promosso anche dal presidente della Commissione provinciale di controllo competente".

Art. 2

Le impugnative di cui agli articoli 82, 82-2, 82-3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle disposizioni della legge statale 23 dicembre 1966, n. 1147 che a quelli fanno riferimento, di competenza del prefetto, sono promosse in Sicilia anche dal presidente della Commissione provinciale di controllo competente.

Art. 3

La designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della sezione per il contenzioso elettorale per la Regione Siciliana, prevista dall'art. 2 sub. 83 della legge statale richiamata all'articolo precedente, da parte dell'Assemblea regionale ha luogo con l'osservanza delle norme del regolamento interno a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo nominativo sia per la designazione dei componenti effettivi che per quella dei componenti supplenti.

Qualora alla votazione indetta per la designazione dei suddetti membri non partecipa la maggioranza dei deputati, ha luogo una seconda votazione che è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi. A parità di voti, viene designato il più anziano di età.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° aprile 1967.

CONIGLIO