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LEGGE REGIONALE 30 marzo 1967, n. 31

G.U.R.S. 1° aprile 1967, n. 14

Norme integrative alla legge 13 marzo 1959, n. 4.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati provvede alle erogazioni previste dall'articolo 17 lettera A) della legge 13 marzo 1959, n. 4, con le modalità e nelle misure previste dall'art. 18 della legge stessa.

Art. 2

Ai fini previsti dall'articolo precedente è versato al predetto fondo un contributo di L. 110.000.000 nell'esercizio finanziario in corso, utilizzando parte della provvista dei fondi autorizzati con la legge 21 marzo 1967 n. 19, di cui al n. 5 dell'art. 2 della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 marzo 1967.

CONIGLIO