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LEGGE REGIONALE 23 marzo 1967, n. 25

G.U.R.S. 25 marzo 1967, n. 13

Partecipazione della Regione Siciliana all'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di L. 640.000.000 al fine di elevare la quota di partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1953, n. 48.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante prelievo dal capitolo 553 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 1967.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 marzo 1967.

CONIGLIO