Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1967 , n. 26

G.U.R.S. 25 marzo 1967, n. 13

Istituzione della Scuola di fisica "Ettore Majorana" in Erice.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione è autorizzata a concedere al comune di Erice un contributo di lire cento milioni per la costruzione in Erice di locali idonei all'attività scientifica della Scuola di fisica "Ettore Majorana".

Art. 2

La Scuola ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'insegnamento nei vari campi teorici e sperimentali della fisica sulla base dei più moderni indirizzi e risultati ottenuti in campo nazionale ed internazionale, secondo le direttive fissate dal Comitato scientifico della Scuola.

Essa può altresì organizzare congressi ed incontri di alto livello, per lo studio di problemi di particolare attualità nel campo della fisica.

Art. 3

La gestione della Scuola suddetta è affidata ad un Consiglio di amministrazione presieduto dal sindaco e del quale fanno parte un rappresentante per ciascuno degli enti che contribuiscono alle relative spese di gestione.

A tal fine la Regione Siciliana è autorizzata a concedere un contributo annuale non eccedente la somma di L. 15 milioni.

Art. 4

Sono destinati all'incremento della Scuola ed all'attuazione delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 2 gli interventi finanziari concessi dallo Stato, da organizzazioni ed istituti internazionali e nazionali, e da enti locali.

Art. 5

Lo Statuto della Scuola è deliberato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Comitato scientifico ed è approvato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione con suo decreto.

Art. 6

Alla copertura della spesa di L. 100 milioni di cui all'art. 1 si provvede mediante prelievo della somma inscritta al capitolo 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

Alla copertura della spesa di L. 15 milioni di cui all'art. 3, ricadente nell'esercizio in corso, si provvede mediante prelievo della somma inscritta al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 marzo 1967.

CONIGLIO