
LEGGE REGIONALE 21 marzo 1967, n. 21
G.U.R.S. 25 marzo 1967, n. 13
Modifiche all'art. 2 della legge 11 gennaio 1963, n. 9 concernente: Disposizioni per il potenziamento delle attività lirico-musicali in Sicilia.
Testo annotato al 18/3/1977
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il contributo previsto all'art. 2 della legge 11 gennaio 1963, n. 9, è elevato a L. 300 milioni.
L'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente è condizionata alla adozione di un trattamento economico e normativo a favore dei dipendenti del Teatro Massimo Bellini di Catania uguale a quello corrisposto ai dipendenti del Teatro Massimo di Palermo. (1)
Per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nei teatri di cui all'articolo annotato vedi le disposizioni contenute nella L.R. 7/72 e per l'erogazione dei contributi vedi l'art. 1 della L.R. 17/77.
Al maggiore onere di lire 120 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante prelievo, quanto a L. 100 milioni dal capitolo 666 e quanto a L. 20 milioni dal capitolo 722 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 marzo 1967.
CONIGLIO