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LEGGE REGIONALE 7 marzo 1967, n. 18

G.U.R.S. 11 marzo 1967, n. 11

Istituzione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.).

N.d.R. L'organizzazione dell'ESPI è stata modificata dalla L.R. 50/73.

Per effetto dell'art. 1, comma 1, della L.R. 5/99 l'ESPI è stato soppresso e posto in liquidazione a decorrere dal 24 gennaio 1999.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 76/1976 e annotato al 20/1/1999)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' istituito l'Ente siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo.

Art. 2

(sostituito dall'art. 31 della L.R. 50/73)

Per l'adempimento dei compiti istituzionali l'ente:

a) promuove la costituzione di società per azioni aventi per scopo l'impianto, l'esercizio, l'ammodernamento e la riconversione di attività industriali, nonchè di società aventi come oggetto sociale infrastrutture civili, nonchè opere ed impianti costituenti coefficienti per l'incremento del turismo, con esclusione di alberghi e di villaggi turistici;

b) partecipa a società aventi le caratteristiche e gli scopi di cui alla precedente lettera a);

c) provvede al controllo, all'assistenza tecnica ed al coordinamento tecnico, produttivo amministrativo e commerciale delle società di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) promuove le necessarie concentrazioni di aziende operanti in settori produttivi omogenei o complementari;

e) opera il risanamento ed il riassetto delle partecipazioni esistenti.

E' vietato all'ente di compiere operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle forme soggette alle disposizioni della legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

 (1)

L'E.S.P.I. predisporrà programmi pluriennali di investimento in attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi del piano regionale di sviluppo. Fino a quando il piano non sarà operante, l'E.S.P.I. predisporrà i programmi pluriennali di investimento in relazione agli indirizzi espressi dalla Giunta regionale nella relazione previsionale e programmatica.

I programmi pluriennali sono inviati, contemporaneamente, alla Giunta regionale e alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

Detti programmi sono approvati dalla Giunta regionale.

(1)

In ordine ai piani di investimento vedi gli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 50/73.

Art. 4

(sostituito dall'art. 32 della L.R. 50/73)

L'E.S.P.I. ha un fondo di dotazione costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire diecimila ciascuna.

Concorrono a formare il fondo di dotazione:

a) le quote sottoscritte dalla Regione;

b) le quote sottoscritte da enti ed istituti di diritto pubblico nazionali e regionali operanti nei settori finanziario, creditizio ed economico;

c) le quote sottoscritte da società in cui enti pubblici economici regionali e statali abbiano posizione maggioritaria;

d) le quote corrispondenti agli utili derivanti all'E.S.P.I. a norma del successivo art. 21.

Le quote di partecipazione previste dalle lettere b) e c) del presente articolo non possono complessivamente superare l'80 per cento delle quote sottoscritte dalla Regione e delle altre quote di cui alla lettera d).

La cessione di quote del fondo è consentita, previa delibera del consiglio di amministrazione, nello ambito dei suindicati sottoscrittori e con la salvaguardia della posizione di maggioranza della Regione Siciliana.

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 5

(1)

L'E.S.P.I. è autorizzato ad acquistare le azioni delle società promosse o a cui abbia partecipato la società finanziaria siciliana che siano dalla medesima possedute, pagandone il prezzo in misura corrispondente ai valori iscritti nel bilancio della SO.FI.S. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1965 ed approvato a norma di legge.

Il controvalore netto delle azioni delle società promosse o a cui abbia partecipato la SO.FI.S. costituisce credito della SO.FI.S. verso l'E.S.P.I. Il pagamento di detto credito è garantito dalla Regione anche per gli interessi legali.

L'E.S.P.I. è autorizzato, altresì, ad acquistare, ove i possessori ne facciano richiesta a seguito di invito del medesimo, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le azioni della Società finanziaria di cui non sia titolare l'Amministrazione regionale, pagandone il prezzo in misura corrispondente ai valori iscritti nel bilancio della SO.FI.S. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1965 ed approvato a norma di legge.

Il controvalore netto delle azioni SO.FI.S. acquistate dall'E.S.P.I. sarà corrisposto in titoli di credito, emessi dall'E.S.P.I., fruttiferi degli interessi legali e garantiti dalla Regione Siciliana.

Per gli enti ed istituti di diritto pubblico possessori di azioni della SO.FI.S., il controvalore netto può, a loro richiesta, essere corrisposto in quote di partecipazioni dell'E.S.P.I.

Decorsi quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'E.S.P.I. subentra di diritto all'Amministrazione regionale quale socio di maggioranza della Società finanziaria siciliana ed in tale qualità ne promuove la liquidazione.

(1)

In ordine alla SO.FI.S. vedansi l'art. 16 e seguenti della L.R. 51/57, nonchè, per quanto riguarda le attività provenienti dalla liquidazione l'art. 33 della L.R. 50/73.

Art. 6

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione degli organi normali dell'Ente, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, la gestione dell'E.S.P.I. è assicurata dal Presidente dell'Ente, nominato a norma del successivo articolo 12, il quale assume all'uopo le funzioni di commissario straordinario.

Art. 7

(modificato dall'art. 9 della L.R. 76/76)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'E.S.P.I. mediante:

a) un apporto di L. 36.700.000.000;

b) l'assegnazione di L. 21.500.000.000 da prelevarsi dalle somme previste dall'art. 1, n. 2, lettere b) ed e) della legge 27 febbraio 1965, n. 4, per la realizzazione di impianti e di attrezzature;

c) l'assegnazione di L. 10.000.000.000 a cui si provvederà mediante prelievo, fino al detto ammontare, delle sopravvenienze attive di cui all'art. 2, lettera e) della legge 27 febbraio 1965, n. 4, per la realizzazione degli impianti e delle attrezzature previsti dall'art. 1, n. 2, lettera d), della detta legge;

d) ulteriore apporto, fino alla concorrenza di L. 31.800.000.000, utilizzando parte delle disponibilità provenienti dalla contrazione dei prestiti di cui alla legge 24 ottobre 1966, n. 24.

Di tale fondo L. 30.000.000.000 sono destinati esclusivamente alla promozione, al potenziamento ed al riassetto delle industrie metalmeccaniche.

Non più di un terzo della somma di cui al precedente comma può essere utilizzato dall'E.S.P.I. per il potenziamento ed il risanamento delle aziende del settore metalmeccanico alle quali abbia partecipato la SO.FI.S. A tal fine l'E.S.P.I. è tenuto a formulare apposito piano tecnico-finanziario. L'impiego delle somme previste dal presente comma formerà oggetto, in sede di approvazione del bilancio dell'E.S.P.I., di specifica e dettagliata relazione.

---------------------(comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 76/76.

Art. 8

Nel rispetto delle leggi nazionali vigenti, l'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni entro il limite di consistenza del quintuplo del fondo di dotazione.

Alle obbligazioni può essere accordata la garanzia della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico, di concerto con quello per l'industria e il commercio, previa delibera della Giunta regionale.

Art. 9

Il Governo della Regione è tenuto ad emanare direttive per l'E.S.P.I. e per le imprese cui esso partecipa prevalentemente in applicazione del principio contenuto nell'art. 3 della legge nazionale 22 dicembre 1956, n. 1589.

Art. 10

(1)

Sono organi dell'Ente:

l'Assemblea dei partecipanti;

il Presidente;

il Consiglio di amministrazione;

il Comitato esecutivo;

il Collegio dei revisori.

(1)

In ordine agli organi dell'ente vedi l'art. 3 della L.R. 50/73.

Art. 11

L'assemblea dei partecipanti si riunisce entro il 30 giugno di ciascun anno per deliberare sul bilancio consuntivo e sul programma dettagliato dell'attività da svolgersi nell'anno successivo.

Spetta, altresì, all'assemblea di eleggere uno o più consiglieri di amministrazione designati dai partecipanti di minoranza in assemblea separata in proporzione delle loro rispettive quote risultanti dall'ultimo bilancio approvato, rispetto a quelle intestate alla Regione.

Art. 12

(1)

Il presidente ed il vice presidente sono nominate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio, di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale, e durano in carica quattro anni.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo nonchè l'assemblea dei partecipanti, separati senza diritto di voto per quest'ultima, ed esercita gli altri poteri ad esso delegati dal Consiglio. In caso di assenza od impedimento è sostituito dal vice presidente.

(1)

In ordine alle competenze del presidente vedi l'art. 7 della L.R. 50/73.

Art. 13

(1) (2) (3)

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) dal presidente;

b) dal vice presidente;

c) da ventuno consiglieri;

d) dai consiglieri designati dall'assemblea separata degli Enti partecipanti.

I consiglieri di cui alla lettera c) sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio, di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale.

Dei predetti consiglieri:

sei sono scelti su designazione delle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori;

tre delle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti;

uno delle organizzazioni nazionali degli artigiani.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Spetta al Consiglio di amministrazione di:

a) formulare le direttive in ordine alle finalità dell'Ente ed in relazione all'art. 3 della presente legge;

b) predisporre il bilancio consuntivo dell'Ente;

c) approvare la emissione di obbligazioni, stabilendone le condizioni;

d) deliberare l'organico;

e) approvare il regolamento interno relativo alle procedure da seguire nello svolgimento dell'attività dei suoi organi e del direttore generale;

f) provvedere sugli oggetti che il Comitato esecutivo ritenga opportuno di deferirgli.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale con voto consultivo.

Non possono ricoprire le cariche di consiglieri di amministrazione liquidatori e sindaci di società ed Enti di qualsiasi natura.

(1)

In ordine al consiglio di amministrazione vedi l'art. 4 della L.R. 50/73, nel testo sostituito dall'art. 1 della L.R. 74/76

(2)

Per effetto dall'art. 8 della L.R. 50/73 il consiglio di amministrazione dell'E.S.P.I. esercita tutti i poteri per la gestione dell'ente, con eccezione dei poteri attribuiti all'assemblea dei partecipanti.

(3)

In ordine allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'E.S.P.I. vedi art. 22 della L.R. 50/73.

Art. 14

(1)

Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente, dal vice presidente e da quattro consiglieri di amministrazione.

I membri del Comitato esecutivo vengono eletti dal Consiglio di amministrazione e non possono essere scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali o di categoria.

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano riservate all'assemblea dei partecipanti, al Consiglio di amministrazione ed al presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa con voto consultivo il direttore generale.

(1)

Il comitato esecutivo, già previsto all'art. 10 della presente legge, deve intendersi soppresso in quanto non riproposto fra gli organi di cui dall'art. 3 della L.R. 50/73.

Art. 15

(1)

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi di cui:

a) un magistrato della Corte dei conti, con qualifica di presidente di sezione, che lo presiede;

b) un funzionario dell'Assessorato dell'industria e commercio;

c) un funzionario dell'Assessorato dello sviluppo economico e di due supplenti, di cui:

un funzionario dell'Amministrazione regionale del bilancio;

un revisore scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

I revisori sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta, per quelli di cui alle lettere b) e c), degli Assessori interessati, da scegliersi tra i funzionari con qualifica non inferiore a quella di Capo divisione. Essi durano in carica due anni.

(1)

In ordine al collegio dei revisori vedi l'art. 6 della L.R. 50/73.

Art. 16

(1)

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono comunicate alla Presidenza della Regione, all'Assessorato dell'industria e commercio e all'Assessorato dello sviluppo economico.

Le deliberazioni relative alle partecipazioni azionarie ed ai finanziamenti previsti alla lettera c) del precedente art. 2 nonchè quelle relative all'organico del personale, a modificazione del programma di interventi previsto nell'art. 11 e alle competenze interne dell'Ente diventano esecutive se non sono sospese dall'Assessore per l'industria e il commercio nel termine di quindici giorni dalla ricezione, ed annullate nel termine di dieci giorni dalla data di sospensione.

(1)

In ordine ai controlli sugli atti dell'ente vedi artt. 13 e 14 della L.R. 50/73.

Art. 17

(1)

Il bilancio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è formulato in base ai risultati del bilancio conseguito dalle società di gruppo entro lo stesso periodo di tempo ed inserito in allegato al bilancio della Regione Siciliana.

Entro il 30 giugno successivo esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione ed è presentato all'Assessorato dell'industria e commercio ed allo Assessorato dello sviluppo economico corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e da quella del Collegio dei revisori.

Il bilancio, munito del parere della Ragioneria generale della Regione, espresso a termini dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 28, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale ed è allegato al bilancio della Regione.

(1)

In ordine al bilancio dell'ente vedi le disposizioni contenute nell'art. 15 della L.R. 50/73 e nell'art. 21 della L.R. 17/79.

Art. 18

(modificato dall'art. 4 della L.R. 16/71)

Il posto di direttore generale è ricoperto a mezzo di concorso pubblico per titoli. (1)

Il personale dell'Ente è costituito dal restante personale della So.Fi.S., effettivamente in servizio alla data del 7 marzo 1967, che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 1971.

Al detto personale sono garantiti la continuità del rapporto di lavoro e tutti i diritti acquisiti in dipendenza del contratto aziendale vigente, dal quale i rapporti di lavoro continueranno ad essere regolati.

Il Consiglio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e delibera l'organico dell'Ente.

I posti di organico che rimangono vacanti saranno ricoperti esclusivamente a mezzo di concorso pubblico per titoli ed esami.

Non è consentito il distacco presso l'E.S.P.I. di personale dipendente dalle società collegate o dagli enti partecipanti.

Dall'entrata in vigore della presente legge l'E.S.P.I. è autorizzato ad avvalersi del personale di cui al secondo comma del presente articolo.

Prima dell'espletamento del concorso, le funzioni del direttore generale saranno assunte dal presidente.

(1)

Per la nomina dei direttori generali vedi l'art. 4 della L.R. 74/76.

Art. 19

(1)

Gli emolumenti del presidente, dei consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio di revisione sono fissati dall'Assessore per l'industria e il commercio, sentita la Giunta regionale, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Gli amministratori dell'E.S.P.I. non possono godere di altri compensi oltre quelli previsti dal comma precedente.

Art. 20

(1)

Il Presidente della Regione con decreto motivato su deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio, può sciogliere il Consiglio di amministrazione e affidarne la gestione straordinaria ad un commissario.

Entro il termine di tre mesi il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

(1)

In ordine allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'E.S.P.I. vedi art. 22 della L.R. 50/73.

Art. 21

Gli utili derivanti dall'attività dell'Ente sono destinati per i primi venti anni ad incremento del fondo di dotazione. Successivamente saranno versati alla Regione ed agli altri Enti partecipanti in misura proporzionale alle quote di ciascuno.

Art. 22

All'onere complessivo di L. 100 miliardi previsto dalla presente legge, si provvede:

a) per L. 36.700 milioni con le disponibilità esistenti e con gli stanziamenti autorizzati, a decorrere dall'esercizio 1967, dagli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1957, n. 51, e successive aggiunte e modificazioni;

b) per L. 16.500 milioni con parte della spesa autorizzata dall'art. 1, n. 2 lettera b) della legge 27 febbraio 1965, n. 4;

c) per L. 5 miliardi con la spesa autorizzata dall'art. 1, n. 2 lettera e), della legge 27 febbraio 1965, n. 4;

d) fino alla concorrenza di L. 10 miliardi mediante il prelievo, per il corrispondente ammontare, delle sopravvenienze previste all'art. 2, lettera e), della legge 27 febbraio 1965, n. 4;

e) per L. 31.800 milioni utilizzando parte delle disponibilità provenienti dalla contrazione dei prestiti di cui alla legge 24 ottobre 1966, n. 24.

Art. 23

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 24

Per il servizio di cassa relativo alle somme di cui alle lettere b) e c) dell'art. 7, l'E.S.P.I. si avvarrà dell'Istituto di credito tesoriere dei fondi previsti dalla legge 27 febbraio 1965, n. 4, con il quale stipulerà apposita convenzione.

Art. 25

Tutte le disposizioni contenute nella vigente legislazione regionale relative ad agevolazioni o benefici di qualsiasi natura in favore della SO.FI.S. si applicano all'E.S.P.I. per tutti gli atti ed operazioni che il medesimo compia in attuazione delle sue finalità istituzionali ed in applicazione della presente legge.

Art. 26

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 marzo 1967.

CONIGLIO