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DECRETO PRESIDENZIALE 9 febbraio 1967, n. 1

G.U.R.S. 18 febbraio 1967, n. 8

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1965, n. 42, concernente provvidenze per il finanziamento dei mutui alle cooperative edilizie regionali.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 28, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione;

Vista la legge 30 dicembre 1965, n. 42, recante provvidenze per il finanziamento dei mutui alle cooperative edilizie regionali;

Considerata la necessità di emanare il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 1, sesto comma, della legge ora citata;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa;

Ritenuto di dovere parzialmente discostarsi dal parere reso dall'Organo consultivo in ordine alla esclusione dall'ammissione al mutuo degli aspiranti collocati a riposo successivamente alla loro utile inclusione nella graduatoria annuale, in quanto la legge in proposito fa esplicito riferimento alla posizione di servizio rivestita al 1º settembre dell'anno precedente;

Considerato che la questione è stata prospettata al Consiglio di giustizia amministrativa, cui è stata anche inviata - da parte della competente Amministrazione regionale - copia delle osservazioni in tal senso formulate dall'Ufficio legislativo e legale in sede di esame preliminare dello schema di regolamento, per cui non occorre risentire il parere dell'Organo consultivo;

Considerato altresì che l'orientamento del predetto Ufficio è stato anche manifestato dalla Corte dei conti nella propria osservazione n. 13 del 18 novembre 1966;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale adottate nelle sedute del 24 ottobre 1966 e 23 gennaio 1967, con l'ultima delle quali la Giunta si discosta per come sopra esposto dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa, in accoglimento della osservazione della Corte dei conti;

DECRETA

Art. 1

Alla concessione dei mutui previsti dall'art. 2 del D.L.P. 18 aprile 1951, n. 20 e successive modifiche sono ammessi:

a) i dipendenti dei ruoli centrali dell'Amministrazione regionale facenti parte delle cooperative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

b) i dipendenti dei ruoli periferici dell'Amministrazione regionale facenti parte delle cooperative indicate nella precedente lettera a) o di cooperative costituite fra i medesimi successivamente alla entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42;

c) i dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana appartenenti alle cooperative di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) entro i limiti ed alle condizioni indicate nell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, i dipendenti dell'amministrazione dello Stato facenti parte delle cooperative di cui alla lettera a) del presente articolo alla data del 13 dicembre 1965.

Non possono beneficiare della concessione del mutuo coloro che abbiano già fruito di analoghe concessioni da parte dello Stato, della Regione o di altri Enti o che abbiano nello stesso Comune sede di servizio la piena proprietà di altra abitazione adeguata ai bisogni della propria famiglia.

La disposizione del comma precedente si applica altresì nei confronti dei soggetti il cui coniuge non separato legalmente o altro componente del nucleo familiare si trovi nelle condizioni ivi previste.

Art. 2

Per la concessione dei mutui sarà osservato l'ordine di iscrizione nella graduatoria che verrà compilata annualmente fra gli aspiranti appartenenti ai ruoli centrali e periferici della Amministrazione regionale e dell'Assemblea regionale siciliana.

L'anzianità di servizio valutabile ai fini della formazione della graduatoria prevista dall'art. 1, 4º comma, della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, è quella risultante dal servizio riconosciuto valido agli effetti della carriera presso l'Amministrazione regionale.

Ai fini dell'ammissione in graduatoria il personale interessato presenterà all'Amministrazione di appartenenza, entro il 30 settembre di ogni anno, la seguente documentazione;

a) domanda in carta semplice indirizzata alla Presidenza della Regione - Ragioneria generale - da cui risulti anche la data in cui è stata avanzata eventualmente la domanda di concessione del mutuo.

Qualora la predetta istanza non risulti già prodotta, essa sarà presentata con la documentazione prevista dal presente articolo.

b) Stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità comunale del luogo di residenza, munito del visto di impossidenza dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

c) Certificato di servizio - in tre esemplari - rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza da cui risulti la data di inizio del servizio valido agli effetti della composizione della graduatoria nonchè il carico familiare con l'indicazione delle persone per le quali il richiedente percepisce le quote di aggiunta di famiglia. Detta attestazione va riferita alla data del 1º settembre dell'anno precedente a quello della compilazione della graduatoria.

d) Dichiarazione - in tre esemplari - da rilasciarsi a cura del richiedente, sotto la propria responsabilità, da cui risulti che per il medesimo non sussistono i motivi di esclusione previsti dagli ultimi due commi dell'art. 1 del presente regolamento.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare espressamente che alcun altro componente del suo nucleo familiare possiede i requisiti prescritti per la concessione del mutuo oppure indicare le generalità dei familiari stessi che abbiano eventualmente titolo alla concessione.

La firma apposta sulla dichiarazione deve essere autenticata dal Capo dell'Ufficio presso cui il richiedente presta servizio.

Art. 3

L'Amministrazione di appartenenza dell'aspirante, ricevuta la documentazione prevista dal precedente art. 2 ed accertata la rispondenza dei documenti con le prescrizioni contenute nella legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42 e nel presente regolamento, avrà cura di far pervenire la documentazione stessa, non oltre il 31 ottobre, alla Presidenza della Regione - Ragioneria generale.

Art. 4

Per la formazione della graduatoria saranno osservati i seguenti criteri:

a) al servizio valutabile in base al 2º comma dell'art. 2 del presente regolamento, sarà attribuito un punteggio di tre punti per ogni anno di servizio prestato alla data del 1º settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la graduatoria.

Per i periodi di servizio inferiori all'anno sarà attribuito ad ogni mese un punteggio pari a 1/12 di quello spettante per un intero anno. Le frazioni di tempo superiori a 15 giorni si computano come mese intero, quelle inferiori si trascurano.

Il periodo eventualmente trascorso dal dipendente in posizione di aspettativa per infermità, servizio militare o mandato parlamentare o in posizione di congedo straordinario per una delle cause previste dalla legge viene valutato interamente. Non viene valutato il periodo eventualmente trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o in posizione di sospensione dall'impiego in seguito a provvedimento disciplinare.

b) Per ogni componente della famiglia, convivente ed a carico, per il quale viene corrisposta la quota di aggiunta di famiglia, sarà attribuito un punteggio di cinque punti. L'accertamento va effettuato in base alla situazione maturata al 1º settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la graduatoria.

c) Ai dipendenti con sede di servizio in Comuni capoluoghi di provincia aventi una popolazione non inferiore a 250.000 abitanti, o negli altri capoluoghi di provincia, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo, rispettivamente di punti 1 e di punti 0,50.

La priorità dell'inserimento in graduatoria sarà stabilita dalla somma dei punti attribuiti. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mutuo.

L'ammissione in graduatoria è subordinata all'accertamento del regolare funzionamento della cooperativa cui il richiedente appartiene. A tali fini sarà prodotto, annualmente, per ciascuna cooperativa, il certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative.

Art. 5

La graduatoria annuale degli aspiranti sarà approvata con decreto del Presidente della Regione, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 6

Gli aspiranti al mutuo inclusi nella graduatoria annuale faranno pervenire a richiesta della Presidenza della Regione - Ragioneria generale, un certificato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza dal quale possa rilevarsi la sede in cui gli interessati prestano servizio.

Tale certificato è valido qualora il provvedimento di concessione del mutuo sia emesso entro trenta giorni decorrenti dalla data del certificato medesimo. Ove siano trascorsi più di trenta giorni la Presidenza della Regione - Ragioneria generale, prima di emettere il provvedimento di concessione del mutuo, procede di ufficio ad accertare la sede di servizio dell'aspirante, facendone richiesta, anche per telegramma o fonogramma, all'amministrazione di appartenenza, che è tenuta a rispondere con lo stesso mezzo.

Art. 7

I decreti di concessione dei mutui vanno registrati alla Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 8

Per i dipendenti dello Stato, che abbiano titolo a conseguire la ammissione ai mutui edilizi ai sensi dell'art. 5 della legge, è compilata una graduatoria annuale con le modalità ed i criteri previsti nel presente regolamento per la formazione della graduatoria dei dipendenti regionali. La documentazione dovrà pervenire alla Presidenza della Regione - Ragioneria generale, per il tramite delle cooperative di appartenenza degli aspiranti.

Per l'anzianità di servizio da valutare ai fini della compilazione della graduatoria si tiene conto del servizio prestato presso Uffici dello Stato operanti nel territorio della Regione.

Art. 9

Norma transitoria

La prima graduatoria sarà compilata con riferimento alla situazione degli aventi diritto maturata alla data del 1º settembre dell'anno precedente a quello in cui il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

A tali fini i termini previsti dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento sono prorogati rispettivamente alla scadenza del secondo e del terzo mese decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 10

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 9 febbraio 1967.

CONIGLIO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 11 febbraio 1967. Reg. n. 1, foglio n. 12.