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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1968, n. 36

G.U.R.S. 28 dicembre 1968, n. 58

Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti legislativi.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A partire dall'esercizio finanziario 1968, le disponibilità del bilancio della Regione destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nello esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 dicembre 1968.

CAROLLO