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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1968, n. 37

G.U.R.S. 28 dicembre 1968, n. 58

Provvedimenti per agevolare le costruzioni edilizie. Modifiche alla legge 12 aprile 1967, n. 35.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sostituire l'art. 3 della legge 12 aprile 1967, n. 35 con il seguente: "Il contributo è concesso dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici al comune interessato su esibizione di una dichiarazione attestante il totale dell'ammontare dovuto per l'imposta suddetta.

Ove il contribuente abbia già assolto il debito di imposta, il comune interessato rimborserà la quota corrispondente al contributo".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 dicembre 1968.

CAROLLO