
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1968, n. 37
G.U.R.S. 28 dicembre 1968, n. 58
Provvedimenti per agevolare le costruzioni edilizie. Modifiche alla legge 12 aprile 1967, n. 35.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
Sostituire l'art. 3 della legge 12 aprile 1967, n. 35 con il seguente: "Il contributo è concesso dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici al comune interessato su esibizione di una dichiarazione attestante il totale dell'ammontare dovuto per l'imposta suddetta.
Ove il contribuente abbia già assolto il debito di imposta, il comune interessato rimborserà la quota corrispondente al contributo".