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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1968, n. 38

G.U.R.S. 28 dicembre 1968, n. 58

Norme integrative della legge 13 marzo 1959, n. 4.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I lavoratori delle miniere di zolfo licenziati in data anteriore al 1° agosto 1964, che non hanno goduto delle provvidenze di cui agli artt. 11 e 12 della legge 12 gennaio 1963, n. 2, hanno diritto alla indennità prevista all'art. 17, lettera a), della legge 13 marzo 1959, n. 4, nella misura e con le modalità previste dall'art. 18 della stessa legge.

Al pagamento della predetta indennità provvede il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati prelevando le somme occorrenti dal fondo di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1967, n. 31.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 dicembre 1968.

CAROLLO