
LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1968, n. 33
G.U.R.S. 7 dicembre 1968, n. 55
Norme per l'affrancazione dei terreni degli assegnatari della riforma agraria in Sicilia.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Gli assegnatari dei terreni espropriati o comunque acquisiti al patrimonio dell'E.S.A. in applicazione delle leggi 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria e successive modifiche ed integrazioni e 4 aprile 1960, n. 8, nonchè gli assegnatari di lotti ai sensi della legge 20 febbraio 1956, n. 14, dell'art. 1 della legge 25 luglio 1960, n. 29, e dell'art. 11 della legge 10 agosto 1965, n. 21 e i loro eredi e aventi causa possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 37 della legge 27 dicembre 1950 n. 104, riscattare le annualità stabilite con l'atto di assegnazione.
L'esercizio di tale facoltà è subordinato alla condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di immissione in possesso dell'assegnatario o dall'avente causa e che lo stesso abbia adempiuto agli obblighi essenziali di coltivazione.
Il prezzo di riscatto è costituito dai due terzi dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario per il lotto assegnato e può essere pagato anche in rate annuali all'interesse dell'1 per cento entro il termine massimo di dieci anni.
Dal prezzo del riscatto vanno dedotte le quote annuali già versate.
Il fondo riscattato è libero e franco da qualsiasi peso e vincoli ipotecari. Conseguentemente l'E.S.A. provvede a sue spese alla immediata cancellazione di iscrizioni ipotecarie limitative della piena e libera disponibilità dei terreni riscattati.
Per il periodo di 10 anni a decorrere dalla data del riscatto il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità per la vendita, con diritto di prelazione per i confinanti.
Indipendentemente dalla richiesta di riscatto l'E.S.A. procederà ai conteggi relativi ad ogni partita di dare ed avere con gli assegnatari.
Non dovranno in ogni caso essere addebitate agli assegnatari le spese sostenute dall'E.S.A.:
a) per strade di allacciamento ai piani di ripartizione e di collegamento fra i singoli lotti;
b) per opere di elettrificazione e di allacciamenti idrici;
c) per ricerche idriche per uso irriguo;
d) per costruzione di fabbricati rurali in tutti quei casi in cui essi presentino condizioni statiche e di stabilità tali da non farli ritenere idonei per abitazione.
Non saranno altresì addebitate le anticipazioni ricevute dagli assegnatari nel primo quinquennio di assegnazione del lotto nonchè quelle ricevute quali sussidi alimentari concessi dall'E.S.A. a seguito di calamità naturali o gravi avversità atmosferiche.
Le eventuali somme dovute dagli assegnatari saranno, a loro richiesta, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualità all'interesse dell'1,50 per cento. Se il rimborso è effettuato in unica soluzione, l'E.S.A. concede una riduzione del 50 per cento del relativo importo.
A tutti gli atti e formalità relativi ai riscatti ed ai trasferimenti previsti dalla presente legge si applicano le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e dall'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.
Il credito dell'E.S.A. derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 4 è garentito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.