
LEGGE 19 novembre 1968, n. 1187
G.U.R.I. 30 novembre 1968, n. 304
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
TESTO COORDINATO (al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e con annotazioni alla data 20 maggio 1999)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:
"Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale. Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonchè ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l'attuazione del piano".
(abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
[Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.(1)
Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data.]
La Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 12-20 maggio 1999 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.
L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell'articolo 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517, ai piani particolareggiati adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2.
Il primo comma dell'articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è sostituito dal seguente:
"Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonchè per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni".