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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1968, n. 30

G.U.R.S. 2 novembre 1968, n. 50

Norme concernenti la concessione di mutui edilizi al personale regionale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1968, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Oltre all'onere a carico della Regione previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1959, n. 8, può essere posto a carico di ciascun mutuatario, a titolo di commissione, un onere non superiore allo 0,50% annuo, da calcolarsi sulla somma totale mutuata.

Il predetto onere sarà trattenuto per quote mensili, sulla retribuzione spettante a ciascun dipendente regionale beneficiario del mutuo".

Art. 2

Il D.L.P. reg. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modifiche, non si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3

La concessione dei mutui di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, e tutte le relative facilitazioni vanno applicate anche a quegli impiegati che appartengano a cooperative edilizie costituite ai sensi del D.L.P. reg. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modifiche ed aggiunte, che siano stati collocati in pensione.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 ottobre 1968.

CAROLLO