
LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1968, n. 30
G.U.R.S. 2 novembre 1968, n. 50
Norme concernenti la concessione di mutui edilizi al personale regionale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1968, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Oltre all'onere a carico della Regione previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1959, n. 8, può essere posto a carico di ciascun mutuatario, a titolo di commissione, un onere non superiore allo 0,50% annuo, da calcolarsi sulla somma totale mutuata.
Il predetto onere sarà trattenuto per quote mensili, sulla retribuzione spettante a ciascun dipendente regionale beneficiario del mutuo".
Il D.L.P. reg. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modifiche, non si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.
La concessione dei mutui di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, e tutte le relative facilitazioni vanno applicate anche a quegli impiegati che appartengano a cooperative edilizie costituite ai sensi del D.L.P. reg. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modifiche ed aggiunte, che siano stati collocati in pensione.