
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
LEGGE REGIONALE 10 agosto 1968, n. 28
G.U.R.S. 17 agosto 1968, n. 37
Norme sul lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione della Regione Siciliana.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
I dipendenti della Regione siciliana possono essere autorizzati a prestare lavoro straordinario per un massimo di 48 ore mensili per il personale impiegatizio e di 60 ore mensili per il personale della categoria ausiliaria, fermi restando i criteri attuali di retribuzione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
L'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive aggiunte e modificazioni e la forfettizzazione prevista dall'art. 1 dello stesso decreto non si applicano ai dipendenti regionali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
Il numero delle ore di lavoro straordinario è fissato in ore 60 mensili per il personale in servizio presso i seguenti uffici:
1) Gabinetto del Presidente e degli Assessori;
2) Segreteria generale, Segreteria della Giunta regionale, Ragioneria generale, Ufficio legislativo e legale per un massimo di 3 unità per ciascun ufficio;
3) Direzioni regionali e della Gazzetta ufficiale per non piu'di due unità per ogni Direzione.
Il personale ausiliario addetto ai predetti uffici è autorizzato a prestare n. 75 ore mensili di lavoro straordinario per un massimo di due unità per ciascun ufficio.
L'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53 e successive modificazioni è abrogato.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.