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LEGGE REGIONALE 10 agosto 1968, n. 29

G.U.R.S. 17 agosto 1968, n. 37

Interpretazione autentica delle leggi regionali 30 dicembre 1966, n. 34 e 6 giugno 1968, n. 14.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/1993)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(abrogato dall'art. 22 della L.R. 15/93)

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 1968.

CAROLLO