
LEGGE REGIONALE 18 luglio 1968, n. 21
G.U.R.S. 20 luglio 1968, n. 33
Integrazione del ruolo unico ad esaurimento per i servizi periferici dell'amministrazione regionale, istituito con legge 20 agosto 1962, n. 23.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il ruolo unico, ad esaurimento, per i servizi periferici della amministrazione regionale istituito con legge 20 agosto 1962, n. 23, è aumentato nella misura prevista dall'annessa tabella A).
I posti previsti dall'annessa tabella A) sono conferiti in base al titolo di studio posseduto, mediante concorsi da indire nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e riservati:
a) per numero 136 posti al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore a tre mesi alla data del 31 luglio 1961 presso gli uffici centrali e periferici dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste con esclusione del personale assunto per mansioni salariali e retribuito a listino;
b) per numero 42 posti al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore a tre mesi alla data del 31 luglio 1963 presso gli uffici centrali dell'assessorato del lavoro;
c) per numero 20 posti al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore a tre mesi alla data del 31 luglio 1963 presso gli uffici centrali dell'assessorato sviluppo economico;
d) per numero 2 posti al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore a tre mesi alla data del 31 luglio 1963 presso i servizi della Presidenza della Regione;
e) per numero 6 posti al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore a tre mesi alla data del 31 luglio 1963 presso i servizi dell'assessorato regionale lavori pubblici;
f) per numero 1 posto al personale comunque in servizio continuativo di fatto non inferiore ad anni cinque ed a partire dal maggio 1960 presso i servizi dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio.
I posti non coperti in applicazione del precedente articolo e quelli che resteranno comunque vacanti nel ruolo per le carriere ausiliaria ed esecutiva sono riservati alle categorie degli aventi diritto alla assunzione obbligatoria per chiamata diretta fino alle percentuali previste dalle vigenti norme.
Ai concorsi di cui al precedente articolo 2 sono ammessi a domanda coloro che abbiano prestato servizio di fatto lodevolmente presso gli uffici regionali e nei termini indicati nell'articolo precedente, che abbiano la cittadinanza italiana, risultino di buona condotta morale e civile, non siano esclusi dall'elettorato politico attivo e siano fisicamente idonei all'impiego.
L'esistenza del servizio di fatto alle dipendenze dell'amministrazione regionale alle date rispettivamente indicate nell'art. 2 deve essere comprovata con atti o attestazioni delle amministrazioni regionali presso le quali il servizio è stato prestato.
L'inquadramento in ruolo per i posti messi a concorso avviene in base a graduatoria di merito.
Per l'espletamento dei concorsi e per i successivi inquadramenti in ruolo previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 20 agosto 1962, n. 23, in quanto non contrastanti con la presente legge.
La Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente della Regione ed è composta: di un presidente appartenente ai ruoli della Presidenza della Regione con qualifica non inferiore a quella di ispettore centrale e di 4 funzionari appartenenti alla Ragioneria generale, all'ufficio legislativo, all'assessorato agricoltura e foreste, all'assessorato del lavoro, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione od equiparato.
La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza della Regione.
Ai fini economici, di carriera, di quiescenza e di previdenza la decorrenza della anzianità di servizio del personale inquadrato previo concorso nel ruolo unico dei servizi periferici in applicazione della presente legge ha effetto dalla data di inizio del servizio di ruolo a seguito dell'inquadramento, con esclusione di qualsiasi riconoscimento, del servizio di fatto prestato anteriormente all'inquadramento.
Le norme contenute nell'art. 64 della legge statale 5 marzo 1961, n. 90 sono estese, a domanda, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di assunzione e con esclusione dei conguagli sugli assegni già percepiti all'entrata in vigore della presente legge, al personale salariato non di ruolo e giornaliero che per le inderogabili esigenze di servizio esistenti, è stato adibito con carattere permanente a mansioni non salariali da data anteriore al 31 luglio 1963, presso gli organi centrali e periferici dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale regionale in servizio, con la qualifica di avventizio, risultante da decreti registrati alla Corte dei conti, nel numero di 5 unità, presso gli uffici provinciali dell'Azienda anagrafe bestiame da data anteriore al 31 dicembre 1955 è direttamente inquadrato, nella qualifica iniziale del ruolo unico per i servizi periferici in base al titolo di studio posseduto, su deliberazione del Consiglio di amministrazione per il personale e conserva a tutti gli effetti l'anzianità di servizio risultante dalla decorrenza dei citati decreti.
In base alle risultanze dei concorsi il Presidente della Regione con proprio decreto approverà la tabella definitiva del ruolo unico per i servizi periferici comprensiva degli aumenti di organico di cui alla presente legge.
In dipendenza della emanazione del suddetto decreto il personale del ruolo unico per i servizi periferici attualmente in servizio è assegnato alle varie amministrazioni centrali e periferiche in base alla tabella "B" allegata alla presente legge.
Alla spesa occorrente per l'attuazione dell'art. 1 della presente legge prevista in lire 200 milioni, per il secondo semestre del corrente esercizio finanziario, si provvede a carico della disponibilità esistente sul cap. 82 del bilancio per l'esercizio 1967. Per gli oneri successivi si provvederà con gli appositi stanziamenti di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 7 previsto in L. 380 milioni si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicato:
Cap.135 L. 100.000.000 Cap.159 " 240.000.000 Cap.560 " 40.000.000
Alla spesa a carico degli esercizi successivi si farà fronte ove necessario, utilizzando quota parte dello incremento del gettito dell'imposta di ricchezza mobile.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 18 luglio 1968.
CAROLLO
Tabella A
Tabella integrativa provvisoria di quella allegata alla legge 20 agosto 1962, n. 23 e al D.P.Reg. 18 maggio 1964 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 19 settembre 1964).
Carriere Qualifiche Coefficienti Posti Concetto Segretario 271 Segretario aggiunto 229 60 Aiuto segretario 202 Esecutiva Primo dattilografo 202 Dattilografo 180 81 Dattilografo 157 Ausiliaria Commesso 159 Usciere 151 101 Inserviente 142 Totale 242
Tabella B
Destinazione del personale del ruolo unico dei servizi periferici
Carriere Amministrazioni e uffici concetto esecutiva ausiliaria Totale Uffici finanziari statali 260 300 80 640 Altri uffici e Organi dello Stato in Sicilia 6 2 4 12 Commissioni provinciali di controllo 10 79 15 104 Uffici periferici dell'Assessorato agricoltura e foreste 16 4 - 20 Uffici periferici dell'Assessorato industria e commercio 2 1 2 5 Aziende per le zone industriali regionali - Presidenza della Regione 4 3 1 8 Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza 10 8 2 20 Presidenza ed Assessorati regionali 149 46 30 225 Totali 457 443 134 1034