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LEGGE REGIONALE 12 luglio 1968, n. 19

G.U.R.S. 13 luglio 1968, n. 32

Modifiche all'art. 3 della legge 30 novembre 1967, n. 55 concernente provvidenze in favore dei comuni siciliani ed intervento straordinario in favore dei comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A richiesta dei comuni interessati la progettazione e la esecuzione delle opere previste dalla lettera c) dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55 possono essere affidate all'Ente nazionale per l'energia elettrica o all'Ente siciliano di elettricità.

L'E.N.E.L. e l'E.S.E. possono provvedere alla esecuzione dei lavori anche in economia.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 luglio 1968

CAROLLO