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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

REGOLAMENTO (CEE) N. 804/68 DEL CONSIGLIO, 27 giugno 1968

G.U.C.E. 28 giugno 1968, n. L 148

Organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 28 giugno 1968

Applicabile dal: 29 luglio 1968 (vedi nota)

Nota: L'art.37 ha stabilito che si applicano a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del Regolamento le misure di cui all'art. 35 e l'art. 36.

Il presente regolamento è stato abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2000 dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/99.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti;

Considerando che nel regolamento n. 13/64/CEE (2) è stato stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 1964; che l'organizzazione di mercato così istituita comporta principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicativo del latte, di prezzi d'entrata determinati per i prodotti pilota dei diversi gruppi di prodotti lattiero-caseari e al cui livello il prezzo dei prodotti importati dev'essere riportato a mezzo di un prelievo variabile, nonché di un prezzo di intervento per il burro;

Considerando che, a causa dei meccanismi di prezzo istituiti dal regolamento n. 13/64/CEE, l'attuazione di un mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari unico per tutta la Comunità non dipende soltanto dalla soppressione di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità e dall'instaurazione di una protezione identica alle frontiere esterne della Comunità; che, infatti, essa dipende anche dall'adozione di un sistema che comporti un prezzo indicativo unico per il latte, un prezzo d'entrata unico per ciascuno dei prodotti pilota e un prezzo d'intervento unico per il burro; che occorre pertanto apportare i necessari adattamenti al regime istituito dal regolamento n. 13/64/CEE;

Considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, specie nel settore del latte, è necessario, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che gli organismi d'intervento continuino a prendere le misure d'intervento sul mercato, uniformate al tempo stesso per non ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della Comunità;

Considerando che le misure d'intervento devono essere tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il prezzo indicativo comune del latte franco latteria; che a tal fine è necessario prevedere, oltre agli interventi per il burro e la crema fresca, altre misure d'intervento comunitarie intese a sostenere la valorizzazione delle sostanze proteiche del latte e i prezzi di quei prodotti che influiscono in misura particolarmente importante sulla formazione dei prezzi alla produzione del latte;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità implica, oltre a un regime di prezzi unici, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione contribuisce a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che è pertanto opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità;

Considerando che per taluni prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune non è ancora possibile istituire un sistema d'importazione corrispondente a quello adottato per gli altri prodotti lattiero-caseari; che è pertanto opportuno mantenere fino al 31 dicembre 1969 l'essenziale del regime attualmente applicato dagli Stati membri, pur prevedendo, ai fini di una certa uniformazione, l'applicazione delle aliquote della tariffa doganale comune;

Considerando che, a complemento del sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria per il suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso; che e inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti di base comunitari utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano sfavoriti da un regime di traffico di perfezionamento attivo che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base dai paesi terzi; che l'attuazione del mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari rende necessaria una regolamentazione comunitaria del traffico di perfezionamento attivo;

Considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato ed applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento; che a tal fine occorre prevedere il rilascio di titoli d'importazione ed eventualmente di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti;

Considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, non agire; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari implica l'abolizione, alle frontiere interne della Comunità, di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci considerate;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, per facilitare l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nella Repubblica federale di Germania, è tuttavia necessario prevedere la possibilità di accordare per un periodo transitorio aiuti nazionali decrescenti per alcuni prodotti; che, data la situazione particolare dell'agricoltura lussemburghese e l'attuazione accelerata della libera circolazione nella Comunità, è inoltre opportuno autorizzare il Granducato del Lussemburgo ad accordare ai produttori di latte aiuti nazionali decrescenti per un periodo di sei anni; che occorre permettere la concessione degli aiuti nazionali accordati per il consumo di prodotti della voce tariffaria 04.01 nelle scuole;

Considerando che l'attuazione della libera circolazione del burro può essere compromessa dalle disparità esistenti tra le diverse disposizioni che gli Stati membri hanno potuto mantenere in materia di fabbricazione e di commercializzazione di tale prodotto; che è pertanto necessario prevedere norme comuni di qualità e di commercializzazione; che, per evitare che i prodotti della Comunità siano posti in condizioni di svantaggio, è indispensabile estendere l'applicazione di tali disposizioni al burro importato; considerando che il passaggio dal regime del regolamento n. 13/64/CEE a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie;

Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 9 marzo 1968, n. C 18.

(2)

G.U. 27 febbraio 1964, n. 34.

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Art. 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:


Numero della tariffa     Designazione delle merci
  doganale comune
a) 04.01                 Latte e crema di latte, freschi, non 
                         concentrati né zuccherati: 
   1                     A. aventi tenore in peso di materie 
                         grasse inferiore o uguale al 6% 
   2                     B. altri 
b) 04.02                 Latte e crema di latte, conservati, 
                         concentrati o zuccherati
c) 04.03                 Burro
d) 04.04                 Formaggi e latticini
e) 17.02                 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei 
                         del miele, anche misti con miele naturale;
                         zuccheri e melassi, caramellati: 
                         A. lattosio e sciroppo di lattosio: 
                            II. altri (diversi da quelli contenenti, allo
                                stato secco, il 99% o più, in peso, di
                                prodotto  puro)
f) 17.05                 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o
                         coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla
                         vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di
                         frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi
                         proporzione: 
                         A. lattosio e sciroppo di lattosio
g) 23.07                 Foraggi melassati o zuccherati ed altri 
                         mangimi preparati per animali; altre 
                         preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli
                         animali (integratori, condimenti, ecc.): 
                         ex B. preparazioni e alimenti contenenti
                               prodotti ai quali si applica 
                               il presente regolamento, direttamente o
                               in virtù del regolamento n. 189/66/CEE,(1)
                               escluse le preparazioni e gli alimenti 
                               ai quali si applica il regolamento
                               n. 120/67/CEE @#


(1)

G.U. 28 novembre 1966, n. 218.

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TITOLO I

Regime dei prezzi

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Art. 2

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna lattiera inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Tuttavia, la campagna lattiera 1968/1969 inizia il 29 luglio 1968.

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Art. 3

1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunità, per la campagna lattiera che inizia l'anno successivo, un prezzo indicativo per il latte.

Tuttavia, il prezzo indicativo per la campagna lattiera 1968/1969 viene fissato anteriormente al 29 luglio 1968.

2. Il prezzo indicativo è il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni.

3. Il prezzo indicativo è fissato per latte contenente il 3,7% di materie grasse franco latteria.

4. Il prezzo indicativo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

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Art. 4

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva i prezzi d'entrata applicabili nella Comunità per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g), in appresso denominati "prodotti pilota". I prezzi d'entrata sono fissati in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte.

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Art. 5

1. Ogni anno vengono fissati, contemporaneamente al prezzo indicativo del latte e secondo la stessa procedura:

a) un prezzo d'intervento per il burro,

b) un prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere,

c) prezzi d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

2. I prezzi d'intervento per i formaggi di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fissati a livelli che offrano ai produttori di latte stabiliti nelle regioni della Comunità nelle quali tali formaggi sono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine, garanzie durature per il prezzo del latte alla produzione identiche a quelle offerte dalle misure d'intervento per il latte scremato e il burro.

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TITOLO II

Regime degli interventi

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Art. 6

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 6, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista al prezzo d'intervento il burro offertogli prodotto nella Comunità e provvisto del marchio di controllo di cui all'articolo 27, purché detto burro risponda a determinati requisiti.

2. alle condizioni definite conformemente al paragrafo 6, vengono concessi aiuti per l'ammasso privato di burro provvisto del marchio di controllo e di crema, prodotti nella Comunità, purché detti prodotti rispondano a determinati requisiti.

3. Lo smaltimento del burro acquistato dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di burro di ammasso pubblico che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari. Sempreché la natura di tali misure lo giustifichi, sono altresì adottate disposizioni particolari allo scopo di mantenere le possibilità di smaltimento dei prodotti che hanno formato oggetto degli aiuti di cui al paragrafo 2.

4. Il regime d'intervento viene applicato in modo da:

a) mantenere la posizione concorrenziale del burro sul mercato;

b) salvaguardare, nella misura del possibile, la qualità iniziale del burro;

c) consentire il più razionale ammasso possibile.

5. Sino all'applicazione delle disposizioni che saranno adottate ai sensi dell'articolo 27, e al più tardi sino al 31 dicembre 1968, per il burro di cui ai paragrafi 1 e 2 non e richiesto il marchio di controllo previsto all'articolo 27.

Tuttavia, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere misure di deroga in merito alla data prevista nel comma precedente.

6. Il Consiglio stabilisce, secondo la medesima procedura, le norme generali relative alle misure d'intervento previste dal presente articolo, e in particolare le condizioni per l'applicazione delle misure d'intervento.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare l'ammontare degli aiuti concessi per l'ammasso privato, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

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Art. 7

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista al prezzo d'intervento il latte scremato in polvere di prima qualità prodotto nella Comunità che gli è offerto, purché detto latte risponda a determinati requisiti.

2. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di latte scremato in polvere che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari.

3. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, possono essere concessi aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere di prima qualità prodotto nella Comunità, purché detto latte risponda a determinati requisiti.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo ed in particolare le condizioni per l'applicazione di dette misure.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

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Art. 8

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano vengono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine acquista al prezzo d'intervento detti formaggi purché rispondano a determinati requisiti.

2. Lo smaltimento dei formaggi di cui al paragrafo 1 acquistati dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di tali formaggi che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari.

3. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, vengono concessi aiuti per l'ammasso privato dei formaggi

a) Grana Padano di almeno 12 mesi di età,

b) Parmigiano Reggiano di almeno 18 mesi di età,

purché rispondano a determinati requisiti.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo ed in particolare le condizioni per l'applicazione di dette misure.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

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Art. 9

1. Nelle annate in cui risulteranno necessarie, potranno essere adottate misure d'intervento per i formaggi da riporto allo scopo di sostenere il mercato, purché tali formaggi rispondano a determinati requisiti.

Tali misure assumeranno, in particolare, la forma di aiuti all'ammasso privato.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

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Art. 10

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 2, vengono concessi aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunità ed utilizzati per l'alimentazione degli animali, purché tali prodotti rispondano a determinati requisiti.

2. Le norme generali relative agli aiuti previsti nel presente articolo, ed in particolare le condizioni per l'applicazione di tali aiuti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Secondo la stessa procedura, vengono fissati ogni anno, per la campagna lattiera successiva, e contemporaneamente al prezzo indicativo, gli aiuti per il latte scremato e per il latte scremato in polvere. Tuttavia, qualora circostanze particolari lo esigano, gli aiuti possono essere modificati durante una campagna lattiera, secondo la stessa procedura.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

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Art. 11

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 2, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

2. Le norme generali relative all'aiuto previsto dal presente articolo, ed in particolare le condizioni per l'applicazione di tale aiuto, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare l'ammontare dell'aiuto, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

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Art. 12

1. In caso di formazione o di rischio di formazione di eccedenze di materie grasse butirriche, possono essere adottate misure diverse da quelle previste all'articolo 6 per facilitarne lo smaltimento.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le misure previste dal presente articolo e stabilisce le norme generali di applicazione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

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TITOLO III

Regime degli scambi con i paesi terzi

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Art. 13

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione. Ogni esportazione di tali prodotti fuori della Comunità può essere soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Gli Stati membri rilasciano il titolo ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valevole per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e al più tardi a decorrere

- dal 1° gennaio 1970 per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1,

- dal 1° agosto 1969 per gli altri prodotti di cui all'articolo 1.

Fino a tali date il titolo è valevole soltanto per un'operazione effettuata nello Stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

3. L'elenco dei prodotti per i quali sono necessari titoli di esportazione è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 30.

La durata di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la stessa procedura.

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Art. 14

1. Fino al 31 dicembre 1969, alle importazioni di cui all'articolo 1, lettera a) 1, si applicano i dazi della tariffa doganale comune.

2. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g), viene riscosso un prelievo.

3. I prodotti di cui al paragrafo 2 possono essere ripartiti in gruppi. Per ciascun gruppo viene determinato un prodotto pilota. Gli altri prodotti di un gruppo sono denominati in appresso "prodotti assimilati".

Il prelievo per i prodotti di un gruppo, quando non è fissato da disposizioni speciali, è uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera.

Tuttavia, in deroga alle disposizioni del secondo comma, per i prodotti il cui dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT il prelievo è limitato all'importo risultante dal consolidamento.

4. Per ciascun prodotto pilota viene fissato un prezzo franco frontiera della Comunità in base alle possibilità di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti del gruppo interessato. Tuttavia, i prodotti assimilati il cui prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota non vengono presi in considerazione.

Nella determinazione dei prezzi franco frontiera si tiene conto delle eventuali differenze fra il prodotto per il quale è costatato un prezzo e il prodotto pilota, sempreché tali differenze influiscano sulla commercializzazione del prodotto in causa.

5. Il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'importazione.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, determina:

- i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota,

- le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le modalità di determinazione dei prezzi franco frontiera ed eventualmente i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano una modifica di quest'ultimo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

8. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

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Art. 15

Fino al 31 dicembre 1969 gli Stati membri mantengono nei confronti dei paesi terzi, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1, le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente, applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

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Art. 16

1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 27, può essere importato nella Comunità soltanto burro conforme alle norme di qualità applicabili al burro prodotto nella Comunità e provvisto del marchio di controllo di cui allo stesso articolo.

Il consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere deroghe alle disposizioni di cui al primo comma.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le misure di controllo all'importazione del burro, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 17

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui alle lettere a), b), c) e e), sotto forma delle merci elencate nell'allegato, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni, alla fissazione dei relativi importi, nonché alla loro fissazione in anticipo.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.

5. In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 18

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1 o di merci elencate nell'allegato.

2. Le disposizioni comunitarie che disciplinano il traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 vengono adottate il 1° luglio 1968 al più tardi.

3. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1 vengono adottate le norme applicabili fino all'entrata in vigore della regolamentazione di cui al paragrafo 2 per quanto concerne:

a) il tasso di resa applicato per determinare il quantitativo di prodotti di cui all'articolo 1 utilizzati nella fabbricazione delle merci risultanti dalla trasformazione ed esportate;

b) ai fini dell'applicazione del dazio doganale o del prelievo, la determinazione del quantitativo di prodotti utilizzati corrispondente alle merci risultanti dalla trasformazione, immesse in libera pratica.

4. Ai sensi del presente articolo è considerato come regime di traffico di perfezionamento attivo l'insieme delle disposizioni che stabiliscono le condizioni di utilizzazione nella Comunità dei prodotti dei paesi terzi che beneficiano di esonero dai dazi doganali o dai prelievi loro applicabili e che sono necessari per ottenere merci destinate all'esportazione.

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Art. 19

1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo.

E' considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli d'importazione o di esportazione a una determinata categoria di aventi diritto.

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Art. 20

1. Quando il prezzo franco frontiera di uno o più prodotti pilota superi notevolmente il prezzo d'entrata, se tale situazione rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali per l'applicazione del paragrafo 1.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 21

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

TITOLO IV

Disposizioni generali

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 22

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo;

- il ricorso all'articolo 44 del trattato.

2. Il regime comunitario riguardante le misure complementari relative ai prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune è adottato anteriormente al 1 aprile 1969 ed applicato al più tardi il 1° gennaio 1970.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta disposizioni transitorie, applicabili al più tardi il 1° gennaio 1969, alla circolazione nel commercio interno della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1.

Sino all'applicazione di tali disposizioni transitorie, gli Stati membri possono mantenere per detti prodotti le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Sino al 31 dicembre 1969, la Repubblica federale di Germania può mantenere il regime di zone di raccolta e smercio per il latte e la Repubblica italiana può mantenere le misure che regolano l'approvvigionamento di latte da consumo in talune zone.

3. Fino all'applicazione delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 27, ciascuno Stato mantiene, per le importazioni dai paesi terzi e per le consegne dagli altri Stati membri di burro, il regime applicabile il 30 giugno 1968 a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento n. 13/64/CEE.

4. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

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Art. 23

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 24

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì vietate le misure nazionali intese ad attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1.

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Art. 25

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può autorizzare la Repubblica federale di Germania, a sua richiesta, ad accordare, per il burro ed i formaggi Gouda, Edam e Tilsit, fino al 31 dicembre 1969, aiuti nazionali decrescenti al consumo per facilitare l'introduzione dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato ad accordare ai produttori di latte, fino al termine della campagna lattiera 1973/1974, un aiuto il cui importo per 100 chilogrammi non può superare:

0,375 unità di conto fino al termine della campagna lattiera 1971/1972,

0,300 unità di conto durante la campagna lattiera 1972/1973,

0,200 unità di conto durante la campagna lattiera 1973/1974.

3. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, qualora la Repubblica federale di Germania si avvalga dell'autorizzazione prevista al paragrafo 1, essa riscuote sui prodotti considerati, all'esportazione verso i paesi terzi e alla consegna verso gli Stati membri, un importo di compensazione uguale all'importo dell'aiuto nazionale, ed accorda, all'importazione in provenienza dai paesi terzi e alla consegna in provenienza dagli Stati membri degli stessi prodotti o di prodotti simili, una sovvenzione uguale all'importo di compensazione.

Negli scambi delle merci di cui all'articolo 1, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti ai quali si applicano le disposizioni del primo comma, vengono riscossi importi di compensazione ed accordate sovvenzioni che, per 100 chilogrammi, sono derivati da quelli applicabili ai prodotti considerati, sulla base del rapporto esistente tra il quantitativo utilizzato e 100 chilogrammi del prodotto utilizzato.

4. Le norme generali relative all'applicazione del paragrafo 3 sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare l'importo di compensazione, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

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Art. 26

Gli Stati membri possono accordare aiuti nazionali per la cessione agli allievi, nelle scuole, di latte trasformato in prodotti delle voci 04.01 o 22.02 della tariffa doganale comune.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 27

Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, vengono adottate disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione del burro, che prevedano, tra l'altro, un marchio di controllo per il burro rispondente a requisiti particolari.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 28

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 29

1. E' istituito un comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri e attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 30

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 31

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 32

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 30.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 33

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 34

Il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(1)

G.U. 20 aprile 1962, n. 30.

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Art. 35

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime istituito dal regolamento n. 13/64/CEE a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti difficoltà notevoli, tali disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30. Esse sono applicabili fino al 28 luglio 1969 al più tardi.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 36

Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al regolamento n. 13/64/CEE; la nomenclatura doganale che risulta dall'applicazione del predetto regolamento è riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa entrerà integralmente in vigore.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

Art. 37

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968, salvo

a) le misure di cui all'articolo 35, che possono essere rese applicabili a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento;

b) l'articolo 36, che è applicabile a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il regolamento n. 13/64/CEE e le disposizioni adottate in forza di detto regolamento, ad eccezione

a) del regolamento n. 3/63/CEE (1) e

b) degli articoli 3 e 5 del regolamento n. 116/65/CEE (2), nonché delle disposizioni adottate in base a detto articolo 3,

sono abrogati a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

(1)

G.U. 29 gennaio 1963, n. 14.

(2)

G.U. 16 luglio 1965, n. 130.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/1999

ALLEGATO


Numero della tariffa     Designazione delle merci 
  doganale comune
      17.02              Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele,
                         anche misti con miele naturale; zuccheri
                         e melassi, caramellati: 
                         A. Lattosio e sciroppo di lattosio: 
                            I. contenenti, allo stato secco, il 99% o più,
                               in peso, di prodotto puro
      17.04              Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: 
                         C. Preparazione detta "cioccolato bianco" 
                         D. non nominati 
      18.06              Cioccolata e altre preparazioni alimentari
                         contenenti cacao: 
                         B. Gelati 
                         C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche
                            ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro
                            succedanei fabbricati a partire da prodotti di
                            sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
                         D. non nominate 
      19.02              Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli,
                         per usi dietetici o di cucina, a base di farine,
                         amidi, fecole o estratti di malto, anche 
                         addizionate di cacao in misura inferiore al 50%
                         in peso
      19.08              Prodotti della panetteria fine, della pasticceria
                         e della biscotteria, anche addizionati di cacao
                         in qualsiasi proporzione
      21.07              Preparazioni alimentari non nominate né comprese
                         altrove
      22.02              Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le
                         acque minerali aromatizzate) e altre bevande non
                         alcoliche, esclusi i succhi di frutta o
                         di ortaggi della voce n. 20.07:
                         B. altre
      35.01              Caseine, caseinati e altri derivati delle
                         caseine; colle di caseina
      35.02              Albumine, albuminati e altri derivati delle
                         albumine: 
                         A. Albumine: 
                            II. altre (diverse da quelle non atte o rese
                                inadatte all'alimentazione umana): 
                                ex a) lattoalbumina: 
                                      1. essiccata (in fogli, scaglie,
                                         cristalli, polveri, ecc.)
                                      2. altra