
LEGGE REGIONALE 6 giugno 1968, n. 15
G.U.R.S. 8 giugno 1968, n. 27
Approvazione del piano di riorganizzazione della industria zolfifera in Sicilia.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' approvato il piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero, predisposto dall'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1968, n. 2 ed allegato alla presente legge.
Qualsiasi modifica alle previsioni economico-finanziarie del piano è apportata con legge.
L'Ente minerario siciliano elabora semestralmente il rendiconto economico-finanziario relativo agli interventi effettuati in attuazione del piano organico di riorganizzazione dell'industria zolfifera e lo approva con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
I termini previsti dall'art. 14 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2 per esecutività delle delibere dell'E.M.S. sono prorogati da 10 a 90 giorni limitatamente alla delibera riguardante la approvazione del rendiconto semestrale.
I rendiconti semestrali relativi a ciascuno esercizio finanziario, sono allegati al bilancio della Regione.
Per la realizzazione del piano di cui all'art. 1, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1968, n. 2, è autorizzato l'ulteriore incremento del fondo di dotazione dell'Ente minarario siciliano di L. 15.635 milioni, da versare come segue:
L. 2.360 milioni nell'esercizio in corso;
L. 7.240 milioni nell'esercizio finanziario 1969;
L. 6.035 milioni nell'esercizio finanziario 1970.
La spesa di cui all'art. 3 sarà iscritta nel bilancio della Regione in conformità della seguente ripartizione:
esercizio 1968: L. 5.000.000.000;
esercizio 1969: L. 4.600.000.000;
esercizio 1970: L. 6.035.000.000.
All'onere di 5 miliardi ricadente nell'esercizio 1968 si fa fronte prelevando lo stanziamento di pari importo iscritto al cap. 26303 del bilancio per l'esercizio medesimo in applicazione delle leggi 13 aprile 1959, n. 14 e 11 gennaio 1963, n. 5 (Autostrada Palermo-Catania).
Al finanziamento della suddetta spesa si provvede coi fondi assegnati alla Regione con la legge nazionale 20 dicembre 1967, n. 1263.
Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1969 e 1970 si provvede utilizzando l'incremento della imposta sulle società e dell'imposta generale sull'enrata.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.