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LEGGE REGIONALE 6 giugno 1968, n. 16

G.U.R.S. 8 giugno 1968, n. 27

Integrazione del Fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane "C.R.I.A.S.".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo concorso interessi costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) a norma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, modificato dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1965, n. 34, viene incrementato della somma di lire 900.000.000.

Art. 2

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte utilizzando parte dello stanziamento di cui al cap. 20911 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1968.

CAROLLO