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LEGGE REGIONALE 22 aprile 1968, n. 9

G.U.R.S. 27 aprile 1968, n. 20

Composizione dei Gabinetti del Presidente e degli Assessori regionali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 9 della legge 28 agosto 1949, n. 53 è modificato come segue:

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali hanno alle proprie esclusive dipendenze un ufficio di Gabinetto.

Il Gabinetto del Presidente della Regione è costituito dal Capo di Gabinetto, da un Segretario particolare e da 8 addetti, dei quali soltanto due con qualifica superiore al coeff. 325.

Il Gabinetto degli Assessori regionali è costituito da un Capo di Gabinetto, da un Segretario particolare, e da 6 addetti dei quali soltanto uno con qualifica superiore al coeff. 325.

I limiti predetti possono essere elevati, per motivate esigenze, di non più di 5 unità per il Gabinetto del Presidente della Regione e di non più di 4 unità per i Gabinetti degli Assessori regionali.

La composizione degli uffici di Gabinetto è stabilita con decreto del Presidente della Regione e dei singoli Assessori.

Dei componenti anzidetti soltanto il Segretario può essere scelto tra estranei alla Amministrazione regionale.

E' fatto divieto di destinare o di utilizzare comunque altro personale, anche se dello stesso ramo di amministrazione, agli uffici di Gabinetto oltre quello sopra specificato.

Art. 2

L'art. 10 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 aprile 1968.

CAROLLO